Fisco

Superbonus/1, con l’uso promiscuo casa-ufficio la detrazione è tagliata a metà

Le abitazioni non di lusso, utilizzate in modo promiscuo, anche come uffici da professionisti e piccoli imprenditori, possono accedere al superbonus del 110%

di Giorgio Gavelli

Le abitazioni unifamiliari non di lusso (e quelle site in condomini che realizzano un intervento trainante) se utilizzate, in modo promiscuo, anche come uffici da professionisti e piccoli imprenditori possono accedere – per gli interventi dotati di tutti i requisiti di legge – al superbonus del 110% e, in caso positivo, in quale misura? Si tratta di un dubbio abbastanza frequente, su cui mancano riferimenti certi. Vediamo perché.

La circolare 24/20 non ha affrontato il problema specifico, precisando che:

• le unità immobiliari ammesse devono avere natura residenziale (ad eccezione delle quote millesimali di spese relative a interventi su parti comuni di edifici in prevalenza residenziale);

• le persone fisiche, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, lettera b), del Dl 34/20, possono fruire dell'agevolazione sugli interventi effettuati «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

La casistica
Nel corso di Telefisco 110% , l’Agenzia ha ribadito che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano a oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

• da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

• dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;

• dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Il bonus deve quindi riguardare unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all'impresa” o a quelli “strumentali per l'esercizio di arti o professioni”.

Tralasciando il caso degli immobili strumentali per natura, l'articolo 43 Tuir considera “strumentali”, ai fini delle imposte sui redditi, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Situazione che non si verifica per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista come abitazione ed ufficio o (per fare un esempio) dall'agente di commercio come residenza e sede della propria attività. Si tratta di immobili appartenenti alla sfera “privata”, in quanto tali potenzialmente agevolabili.

Il parallelo
Un parallelo può essere realizzato con l'agevolazione di cui all’articolo 16-bis Tuir (attualmente pari al 50% delle spese sostenute sino ad un limite di 96mila per unità immobiliare), atteso che anche questo bonus è riservato agli immobili residenziali e non è applicabile agli interventi realizzati sugli immobili strumentali o merce.

Il comma 5 della disposizione prevede che «se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%».

In tal senso si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria (risoluzione 18/08 che riprende la circolare 57/98, risposta a interpello 468/19, nonché “Guida alle ristrutturazioni edilizie”).

Così ragionando, l'intervento in esame dovrebbe rientrare nell'ambito delle “due unità immobiliari” che il comma 10 dell'articolo 119 concede alle persone fisiche (quote condominiali escluse).

È però necessario un chiarimento ufficiale perché:

• l'articolo 119 non replica esplicitamente quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 16-bis;

• le detrazioni per il recupero edilizio si applicano ai cosiddetti “immobili patrimonio” di imprese individuali e società di persone, mentre il 110% no.

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