Fisco

Superbonus, le pertinenze aumentano i limiti di spesa

Quando gli interventi per il superbonus del 110% sono effettuati su parti comuni, la norma prevede che il relativo limite di spesa sia moltiplicato per il «numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio»

di Luca De Stefani e Gian Paolo Tosoni

Quando gli interventi per il superbonus del 110% sono effettuati su parti comuni, la norma prevede che il relativo limite di spesa sia moltiplicato per il «numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Pertanto, il calcolo del limite massimo applicabile a questi lavori condominiali va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

Se il condominio, ad esempio, è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola considerando tutte e otto le unità (abitazioni e pertinenze). È questa una delle molte risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti dello speciale Telefisco dedicato al superbonus 110%, in programma oggi.

Unica impresa
L’agenzia ha anche chiarito che, se tutti i lavori sono affidati ad un’unica impresa, che fattura l’intero intervento con acconti e saldi, per dimostrare che l’intervento trainato (ad esempio, per il fotovoltaico, la caldaia o le finestre), sia stato «svolto tra l’inizio e la fine lavori» di quello «trainante» (ad esempio, l’isolamento termico), «è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori».

La rilevanza delle pertinenze ai fini del calcolo dei limiti massimi di spese per il superbonus del 110% sulle parti comuni condominiali vale anche per l’ecobonus non al 110% e per il sismabonus, spettanti per gli «interventi realizzati sulle parti comuni» (in questi casi, di edifici non necessariamente condominiali), in quanto le relative norme prevedono che i vari limiti siano moltiplicati «per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio».

La risposta precedente
Il chiarimento è conforme con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, con la quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per le misure antisismiche «speciali» del 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali» (articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione (che, per la norma, è di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»), deve essere «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari».

Anche con riferimento alle detrazioni del 70% o 75% per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti, dove la norma impone il limite di spesa di 40mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio», la circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, a pagina 316 , ha affermato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione vada calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Lavori su parti private
Invece, per i lavori non sulle parti comuni, le risposte del 19 febbraio 2019, n. 62 (sismabonus) e 29 settembre 2020, n. 419 (ecobonus e sismabonus), hanno confermato, come la prassi precedente, che se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni», pertanto, «gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa».

Invece, con riferimento all’effetto temporale relativamente ai lavori trainati che devono essere realizzati all’interno dell’arco temporale nel quale sono eseguiti quelli trainanti si è posto il problema dei lavori svolti unitariamente dalla medesima impresa.

Infatti, di fronte al caso in cui i lavori relativi agli interventi (pannelli fotovoltaici, caldaia ed infissi), siano effettuati congiuntamente, viene precisato che, al fine di provare che il requisito temporale è soddisfatto, è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori. Si deve ritenere che la semplificazione consistente nella dichiarazione dell’impresa debba coincidere anche con il relativo pagamento della spesa, in quanto relativamente alle persone fisiche il presupposto per beneficiare della detrazione è l’avvenuto pagamento della spesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©