Fisco

Lavori trainati, basta l’attestazione

Le domande del Sole 24 Ore e le risposte dell’agenzia delle Entrate

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Pertinenze da conteggiare

Per quanto concerne la determinazione della spesa massima agevolabile per specifico intervento, laddove è previsto il calcolo in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio residenziale condominiale, stante il tenore della circolare n. 24/E/2020 e i precedenti di prassi, si ritiene che debbano essere considerate anche le pertinenze delle abitazioni: ad esempio, cinque abitazioni e tre box pertinenziali consentono di considerare un totale di otto unità immobiliari su cui calcolare la spesa. Questa impostazione è corretta?

Sì, si ritiene che, conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

In sostanza, in un edificio in condominio con quattro unità abitative e quattro pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per otto.

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Come provare gli interventi

Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (ad esempio, i pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (ad esempio, il cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi? Basta un’attestazione dell’azienda?

Sì, è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.

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