Fisco

Detrazione, sconto o cessione: la tempistica guida la scelta del 110%

La scelta potrà essere fatta anche dai contribuenti che inizialmente optano per la detrazione e successivamente decidono di prediligere l’alternativa della cessione per tutte le rate ancora da detrarre, purché si tratti di spese sostenute nel 2020 o nel 2021

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Detrazione, sconto o cessione: sarà questa la domanda che molti contribuenti dovranno porsi nei prossimi mesi con riferimento all’utilizzo del superbonus al 110%,e degli altri incentivi connessi alla ristrutturazione, all’efficientamento energetico degli immobili e al sisma bonus, al fine di massimizzare i vantaggi fiscali.

Perciò bisogna comprendere bene non solo le procedure e i meccanismi da applicare ma anche le tempistiche previste per le varie opzioni.

La detrazione

Rappresenta sicuramente la scelta più semplice e nota ai contribuenti e segue le regole ormai consolidate dell’utilizzo attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi, per il numero di anni previsti a seconda della tipologia di bonus richiesto (5 o 10 anni). Tuttavia, questa opzione richiede un attento esame della propria situazione fiscale futura in considerazione del fatto che l’eventuale rata di credito d’imposta o parte di essa non utilizzata per “incapienza” di reddito imponibile non può essere recuperata in alcun modo.

Presupponendo l’esistenza di redditi capienti lungo tutto il corso della rateizzazione del bonus, la detrazione è il criterio che consente di sfruttare a pieno l’intero ammontare delle agevolazioni, senza riduzioni.

Lo sconto in fattura

Con questa modalità il contribuente usufruisce del credito d’imposta attraverso una vera e propria decurtazione dell’importo della fattura da pagare al fornitore. Sconto che può arrivare fino al 100% dell’ammontare da corrispondere. A sua volta il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione a terzi. Sul punto, la circolare 24/E/2020 evidenzia che il credito trasferito è pari allo sconto applicato.

Tale osservazione appare decisiva per comprendere il meccanismo dell’opzione in quanto in questo caso, diversamente dall’opzione della cessione, non è possibile effettuare alcun tipo di “contrattazione” tra cedente e cessionario in termini di rapporto tra lo sconto applicato e misura del credito ceduto. In sostanza, una volta concluso l’accordo sull’entità dello sconto, la misura di quest’ultimo, applicato sulla fattura, determina matematicamente l’ammontare del credito d’imposta trasferito, senza possibilità di ottenere da parte del cessionario bonus utilizzabili che non siano stati decurtati in fattura. Nel caso del 110% tale regola subisce una naturale eccezione in quanto, in ogni caso, lo sconto non potrà mai essere superiore al 100% dell’importo evidenziato nella fattura per cui a fronte dell’ammontare decurtato il cessionario otterrà il 110% di tale importo.

L’osservazione fatta porta come conseguenza che l’opzione per lo sconto non deve per forza riguardare la totalità del bonus maturato dal contribuente, ma può essere parziale. In quest’ultimo caso, la parte non utilizzata per abbattere il quantum dovuto al fornitore viene detratta in dichiarazione dal contribuente ovvero ceduto a terzi. A differenza delle altre alternative, il contributo in fattura è la scelta che presenta dal punto di vista operativo maggiori rigidità sia in termini di opzione – al massimo entro la data di pagamento della fattura – che in ordine a possibili futuri ripensamenti, in quanto, dovendo essere riportato in fattura, nell’ordinarietà delle situazioni non sarà possibile cambiare idea.

La cessione del credito

L’opzione per la cessione del credito d’imposta comporta una “trasformazione” della detrazione ed il suo trasferimento ad altri soggetti. Al riguardo, il meccanismo può essere realizzato nei confronti di quals, la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.iasi soggetto e tra questi sono compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In ogni caso, il contribuente potrebbe optare per la cessione allo stesso fornitore, in luogo dello sconto in fattura, evitando così alcuni vincoli di questa operazione.

La cessione, tuttavia, rispetto alle altre alternative, risulta più “rigida” in quanto sembra debba riguardare tutto il credito maturato (al netto dell’eventuale importo “scontato”) e non poter quindi essere parziale. Va, però, considerato che, per questa opzione, il contribuente ha più tempo rispetto alle altre in quanto, come stabilito dal provvedimento delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto scorso Quindi per i pagamenti effettuati nel 2020, entro il 16 marzo 2021 sia che l’accordo per la cessione sia stato definito nel 2020 ovvero nel 2021 (comunque entro il 16 marzo), senza che ciò vincoli l’emissione della fattura o l’incasso da parte del fornitore.

La scelta potrà essere fatta anche dai contribuenti che inizialmente optano per la detrazione e successivamente decidono di prediligere l’alternativa della cessione per tutte le rate ancora da detrarre, purché si tratti di spese sostenute nel 2020 o nel 2021.

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