Fisco

Superbonus 110%, per le colonnine di ricarica Iva light solo se abbinate a lavori edili

di Giampaolo Giuliani

Con la risposta all’ interpello n. 218 del 14 luglio scorso l’agenzia delle Entrate affronta il tema dell’aliquota Iva connessa all’installazione di colonnine da ricarica di veicoli elettrici ad uso privato. Si tratta di un tema di grande attualità, anche alla luce del fatto che tali apparecchiature possono rientrare tra i lavori “trainati” agevolati dal superbonus del 110%, se la posa in opera avviene congiuntamente a un intervento di ecobonus potenziato, per l’appunto, al 110 per cento. Tuttavia, secondo l’amministrazione finanziaria questa operazione non prevede agevolazioni sull’imposta sul valore aggiunto a meno che l’installazione delle colonnine non avvenga nel contesto di interventi edilizi per i quali è possibile applicare un’aliquota ridotta.

Il caso

Nel caso sottoposto all’agenzia delle Entrate, l’interpellante chiede se all’installazione di una colonnina in un’abitazione insieme ad un impianto fotovoltaico è possibile applicare l’aliquota del 10% così come prevista dalla voce 127-quinquies della Tabella A, parte III allegata al Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972 (decreto Iva), dove a fianco delle opere di urbanizzazione primaria e quella secondaria sono equiparate ad esse alcune particolari opere e impianti in virtù di leggi speciali.

Tra queste opere, giova ricordare, ci sono anche gli impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica e fotovoltaica, sicché se la colonnina viene installata contestualmente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico da parte o per conto di chi realizza l’impianto può essere applicata l’aliquota ridotta del 10 per cento.

In sostanza, in questo caso si applicano le disposizioni contenute all’articolo 12 del Dpr n. 633/72, dove è previsto che le cessioni e le prestazioni accessorie realizzate direttamente dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto o a sue spese, concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale e, dunque, scontano la stessa aliquota o lo stesso regime d’imposta.

Le esclusioni

Al di fuori di questa specifica fattispecie, dove le colonnine costituiscono una componente dell’impianto fotovoltaico, non è possibile applicare l’aliquota ridotta del 10%, giacché questo dispositivo consente il solo trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo e, pertanto, non può rientrare tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Parimenti, le colonnine non possono essere considerate tout court opere di urbanizzazione primaria, nonostante che l’articolo 17-sexies, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 preveda che «le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale».

Questo perché, come viene giustamente sottolineato dall’agenzia delle Entrate, tutte le opere di urbanizzazione primaria devono essere gestite dall’amministrazione competente, quali ad esempio Comuni o loro emanazioni come le aziende municipalizzate che ne deve acquistarne la proprietà e pertanto costituiscono opere pubbliche in senso stretto. Come si legge nella risposta all’istanza di interpello: «In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è costituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione delle stesse (cfr. risposta n. 29 del 2019)».

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