Fisco

In alternativa c’è lo «sconto in fattura»

di Marco Zandonà

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per il sismabonus a singole unità, condomini e acquisti su edifici in zona 1, 2 e 3.

Sono ammessi al 110% tutti gli interventi antisismici, compresi quelli che non conseguano alcun miglioramento di classe di rischio sismico dell’edificio.

Restano fermi i massimali di spesa previsti dalla normativa sul sismabonus, pari a 96.000 euro, da moltiplicare, in caso di interventi condominiali, per il numero delle unità che compongono i fabbricati, comprese le pertinenze. Sono escluse anche da sismabonus le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A/1, A/8 e A/9.

In alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), è ammesso lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Il bonus potenziato è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi antisismici agevolati.

In caso di cessione del corrispondente credito da sismabonus a un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19% al 90 per cento.

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