Fisco

Gli alloggi «vincolati»

di Alessandro Borgoglio

In sede di conversione in legge del Dl 34/2020, al comma 2 dell’articolo 119 è stato aggiunto un ultimo periodo che prevede un’eccezione alla regola. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs 42/2004, o gli interventi “trainanti” di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione al 110% si applica a tutti gli interventi “trainati” dello stesso comma 2 (ovvero a tutti gli interventi di efficienza energetica qualificata di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 e all’articolo 1, commi 344-349, della legge 296/2006), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 (cappotto termico e sostituzione impianto di riscaldamento), fermi restando i requisiti di cui al comma 3 (cosiddetti “requisiti tecnici minimi” e incremento di almeno due classi energetiche, come attestato da Ape ante e post intervento).

Pertanto, se l’appartamento è collocato in un edificio “vincolato”, su di esso possono essere realizzati tutti gli interventi “trainati” al 110% (come la sostituzione delle finestre comprensive di infissi), anche se il condominio
non fa nulla.

Gli stati di avanzamento lavori

In base all’articolo 119, comma 13-bis, del Dl 34/2020, inserito in sede di conversione in Legge 77/2020, l’asseverazione del tecnico abilitato, che attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

Il comma 1 di quest’ultimo articolo consente ai contribuenti di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 121 introdotto in sede di conversione stabilisce che l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal). Per gli interventi di cui all’articolo 119 i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

È evidente che le nuove norme rendano estremamente più vantaggiosa la cessione o lo sconto in fattura rispetto alla detrazione: infatti, con la cessione e lo sconto, il contribuente può monetizzare già al momento dei Sal l’operazione (almeno in parte); mentre con la detrazione dovrà aspettare di presentare la dichiarazione dei redditi nel periodo d’imposta successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati.

Tuttavia, dato il tenore letterale del comma 1-bis, tali possibilità relative ai Sal sembrano circoscritte agli interventi di cui all’articolo 119 che beneficiano della detrazione al 110%, ma non a tutti gli altri interventi indicati dal comma 2 dell’articolo 121 che pur possono fruire - sebbene con detrazioni ad aliquota inferiore - dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Ovvero:

- detrazione del 50% per manutenzione straordinaria (anche ordinaria per le parti comuni dei condomìni), restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione;

- detrazione (in genere del 65%) per l’efficienza energetica di cui all’articolo 14, Dl63/2013;

- detrazione (con varie aliquote) per le misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del Dl 63/2013;

- detrazione del 90% per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ex articolo 1, comma 219, della 160/219;

- installazione di impianti solari fotovoltaici;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Dl 63/2013.

Sembrerebbe, poi, definitivamente tramontata la possibilità di utilizzare la detrazione in compensazione diretta da parte del beneficiario, con il modello F24, atteso che dal dossier del Servizio studi della Camera e del Senato emergerebbe che «la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti»: condizione che, appunto, blocca la trasformazione della detrazione in credito “personale”.

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