Fisco

Cambia il tetto per domotica e pannelli solari

Sembra non sia possibile trainare al superbonus del 110% alcuni interventi dell’ecobonus, come ad esempio la riqualificazione energetica globale di edifici

di Luca De Stefani

Per i lavori che inizieranno dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo del Mise si dovrà considerare il limite massimo di spesa di 15mila euro per la domotica (prima senza limiti) e la riduzione del limite massimo di detrazione per i pannelli solari da 60mila euro a 15mila euro. Inoltre, sembra che alcuni interventi dell’ecobonus non possano essere trainati al super bonus al 110%.

Limite di spesa per la domotica

Per gli interventi con data di inizio lavori dopo l’entrata in vigore del decreto Mise si deve applicare il limite massimo di spesa di 15mila euro per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative.

La novità è contenuta nell’allegato B del decreto stesso , il quale integra la norma istitutiva della detrazione Irpef o Ires del 65% per questi interventi, la quale non prevede alcun limite di spesa.

Le Entrate, con la circolare 20/E/16, paragrafo 8, avevano chiarito che questi dispositivi multimediali erano una nuova fattispecie agevolata dell’ecobonus, pertanto, non collegata a una specifica categoria di intervento già oggetto dell’agevolazione. Siccome poi la norma istitutiva (articolo 1, comma 88, legge 28 dicembre 208/15) non indicava alcun importo massimo di detrazione, la stessa agenzia aveva confermato l’assenza di limiti di spesa e di detrazione per questi interventi di domotica. Ora il decreto Mise pone il limite di spesa a 15mila euro, con detrazione fino a 9.750 euro.

Limiti per i pannelli solari

Il limite massimo di detrazione Irpef o Ires del 50% per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda dovrebbe ridursi da 60mila euro a 15mila euro per gli interventi iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo Mise , in quanto nella tabella dell'allegato B, è stato riportato, nella colonna relativa ai limiti massimi di spesa agevolata, il valore di 30mila euro.

La norma istitutiva dell'agevolazione, invece, prevede un «valore massimo della detrazione di 60mila euro», pertanto, una spesa massima agevolata di 120mila euro, considerando la detrazione del 50% (articolo 1, comma 346, legge 296/06).

Nonostante il decreto attuativo del Mise sia una fonte di diritto inferiore rispetto alla legge, l’articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/13, ha delegato il Mise a definire «i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento», oltre che i «requisiti tecnici» degli interventi agevolati. Pertanto, il decreto può variare non solo i limiti per mq di copertura o per kilowatt di energia elettrica potenziale, indicati nell’allegato I, ma anche i limiti globali di spesa dei singoli interventi.

Nessun traino per altri interventi

Leggendo la prima nota della tabella 1 dell’allegato B del decreto attuativo del Mise sembra non sia possibile trainare al superbonus del 110% alcuni interventi dell’ecobonus, come ad esempio la riqualificazione energetica globale di edifici (articolo 1, comma 344, legge 296/06), gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 (articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/13), gli interventi congiunti ecobonus-antisismico (articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/13), l’«acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione» (articolo 14, comma 1, Dl 63/13) e di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (articolo 1, comma 88, legge 208/15). Questi interventi sono indicati nelle lettere a), f), g), h), o), e ba) della tabella, ma nella prima nota della stessa queste lettere non sono indicate tra quelle degli interventi trainati.

In fine, una buona notizia. È stato confermato che per gli interventi dell’ecobonus trainati dal superbonus del 110%, si applicano gli stessi «limiti di spesa» (e non di detrazione) dell’ecobonus non trainato. Ad esempio per le finestre un limite di spesa di 120mila euro.

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