Fisco

Prezzi, massimali ad hoc per ogni intervento

di Giorgio Gavelli

Fino ad oggi, chi eseguiva gli interventi agevolati sapeva che doveva rispettare i limiti massimi di spesa o di detrazione fissati dalla norma specifica, in quanto l’eccedenza non sarebbe stata agevolata. In proposito l’allegato 1 al decreto fornisce uno schema riepilogativo di sicura utilità, aggiornato con il superbonus del 110 per cento. Ora vanno verificati anche i “paletti” dei costi specifici del decreto.

L’articolo 119, comma 13, lettera a), del Dl Rilancio, stabilisce (ai fini dell’ecobonus 110%) che i «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14» del Dl 63/2013 «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», asseverazione che, peraltro, va inviata all’Enea.

Anche per il sismabonus al 110%, la successiva lettera b) del comma 13 prevede per i professionisti incaricati l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In entrambi i casi, viene anche previsto che il soggetto che rilascia il visto di conformità (obbligatorio in caso di cessione del credito o di sconto in fattura) verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Ma come si applicano i “paletti” ai costi dei singoli interventi?

Il decreto requisiti prevede che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all’ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (non previsti, invece, per il simabonus). Il tecnico asseveratore attesta che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.

In alternativa a questi prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise e allegati al Decreto (allegato I), che possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali. Questi valori vanno intesi al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Ecco che, se questi criteri portano a determinare un costo massimo dell’intervento inferiore al massimale di spesa previsto dal Dl 34/2020, le spese sostenute dal contribuente, per essere agevolabili, devono rispettare il parametro più basso, altrimenti per il tecnico o il fornitore/installatore (quando previsto) sarà impossibile asseverare l’intervento.

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