Fisco

Bonus, cessione con lavori al 30% e con l’attestato dei professionisti

di Carmine Fotina e Marco Mobili

Cessione del credito o sconto in fattura da subito con lo stato di avanzamento lavori per almeno il 30% del valore complessivo dei lavori di efficientamento energetico degli edifici o per la loro messa in sicurezza da rischi sismici. Chiuso il “decreto rilancio” alla Camera (ora si attende il via libera del Senato) il ministro dello Sviluppo economico (Mise) è pronto a confrontarsi con Economia, Ambiente e Mit per chiudere rapidamente la definizione e relativa pubblicazione delle regole attuative del superbonus del 110 per cento. Il Mise ha predisposto i testi già da alcune settimane e nell’ultima riunione, pur restando in attesa che arrivino eventuali osservazioni di Via Venti Settembre e quelle delle Infrastrutture, sarebbe stata fissata una deadline per l’emanazione dei regolamenti e dei moduli allegati per avviare l’intera operazione “superbonus”: entro la settimana successiva alla conversione in legge del decreto Rilancio, attesa tra il 17 e il 18 luglio.

Asseverazioni a tappe

A chiarire che il bonus è subito monetizzabile anche per tappe successive e non alla conclusione dei lavori è la bozza del decreto ministeriale sulle asseverazioni visionata dal Sole 24 Ore con il quale viene disciplinata la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal tecnico abilitato per attestare che gli interventi rispondano ai requisiti tecnici fissati e che i costi siano congrui.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal), quest’ultimo deve essere di almeno il 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati per il primo Sal e del 60% per il secondo. Il tecnico deve dichiarare il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come emerge anche dalle schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

Lo schema di decreto chiarisce anche che l’asseverazione può essere presentata utilizzando un modulo specifico (sarà l’allegato 2 al Dm) per non più di due volte per ogni intervento ed è comunque seguita al termine dei lavori dall’asseverazione con tutti gli elementi essenziali dell’attestazione relativa alla conclusione dei lavori.

L’agenzia Enea, incaricata dei controlli tecnici, all’esito positivo delle verifiche, rilascia una ricevuta informatica comprensiva del codice identificativo dell’istanza che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento lavori».

Tecnico e assicurazione

Il tecnico abilitato deve innanzitutto dichiarare di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, questo ai fini di eventuali contestazioni. Ha poi l’obbligo di dichiarare che il massimale della polizza assicurativa, da allegare all’atto di asseverazione a pena di nullità di quest’ultimo, è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi in oggetto. Il massimale non può comunque essere inferiore a 500mila euro e non sono valide polizze stipulate con imprese extracomunitarie o comunque con società di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non Ue o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipula in coassicurazione.

L’asseverazione, come detto, può riguardare gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento, nella misura del 30% del valore preventivato (ci saranno due diversi moduli a secondo delle due opzioni).

L’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico, è compilata online nel portale informatico dell’agenzia Enea. Nel modulo, tra gli altri punti, va dichiarato che con gli interventi descritti l’edificio ha conseguito il miglioramento di due classi energetiche. La stampa del modello compilato, firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina con timbro professionale, deve essere digitalizzata e poi trasmessa attraverso il portale Enea. A seguito della trasmissione, il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione con codice univoco identificativo. Enea effettua una serie di controlli tra i quali la congruità degli interventi al rispetto dei costi specifici indicati nel cosiddetto decreto ministeriale “requisiti 110%” (si veda altro articolo in pagina). Sarà verificato poi che sia il beneficiario sia la tipologia di edificio rientrino tra quelli previsti dal Dl rilancio e la regolarità e la completezza dei dati della polizza assicurativa alla data di presentazione dell’asseverazione.

Controlli e sanzioni

Sono previsti controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni, nel limite minimo del 5% di quelle presentate su base annua. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali dove c’è reato, il Mise può irrogare sanzioni amministrative tra 2mila e 15mila euro per ciascuna attestazione infedele. E procedere nei confronti del tecnico che ha sottoscritto asseverazione falsa con la contestazione ai sensi della legge 689 del 1981.

L’elenco delle attestazioni infedeli deve poi essere trasmesso all’Agenzia delle entrate per le attività che comportano la decadenza dal beneficio fiscale e l’eventuale risarcimento dei danni.

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