Fisco

Parti comuni: beneficio spettante per millesimi

A cura di Annarita D’Ambrosio

Pubblichiamo le prime risposte ai quesiti sul superbonus arrivati all’indirizzo www.ilsole24ore.com/forum 110, dove saranno a breve consultabili anche altri chiarimenti degli esperti del Sole 24 Ore.

Immobile con più unità e unico proprietario

Un immobile è composto da più subalterni a destinazione abitativa, con presenza di parti comuni (vano scala e/o impianti centralizzati o altro) e un unico proprietario. Si applica la previsione normativa dell'ecobonus al 110% sul condominio o sulle abitazioni unifamiliari?

L’articolo 119 del Dl 34/2020 pone delle limitazioni a seconda che l’unità immobiliare su cui viene effettuato l’intervento sia o meno qualificabile come edificio unifamiliare. Per edificio unifamiliare dovrebbe intendersi quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva (villa o villino), funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Nel caso prospettato non si tratterebbe né di edificio unifamiliare, né di condominio (non essendovi più proprietari). Il contribuente potrebbe comunque usufruire, verificati tutti gli altri requisiti, della nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di isolamento termico di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a, nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati ex articolo 119, comma 1, lettera b, ed eventuali ulteriori lavori di ecobonus a traino.

Fabio Chiesa

Parti comuni, 110% imputato per millesimi

Un immobile con tre unità abitative di categoria A2 è in comproprietà di tre familiari, di cui uno solo vi ha la residenza. Nel caso di investimento trainante relativo al rifacimento dell’impianto centrale di riscaldamento, si può beneficiare della detrazione del 110% nei limiti di spesa della quota di proprietà di chi ha residenza nell’immobile?

Sulle parti comuni dell’edificio è spettante la detrazione del 110%, imputata per millesimi ai singoli condòmini. La detrazione spetta anche se non si tratta dell’abitazione principale. Ci sono dubbi, invece, sul “traino” di interventi nei singoli appartamenti, per esempio per i serramenti.

Gian Paolo Tosoni

Superbonus estensibile alla pergola esterna

Nel caso di realizzazione di pergole esterne (modello frangisole) con struttura in metallo, è possibile usufruire del bonus del 110 per cento?

La legge agevola al 50% l’acquisto e la posa in opera «delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 29 dicembre 2006, numero 311»: «sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari»(articolo 14, comma 2, lettera b, del Dl 63/2013). Nell’allegato M al Dlgs 311/2006 è compresa anche la categoria «tende esterne e tendoni», all’interno della quale figura la voce «tendone a pergolato». Se viene effettuato uno dei tre nuovi interventi agevolati al 110% dall’articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020, decreto Rilancio, questa percentuale di detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi per il risparmio energetico “qualificato”, come quelli suddetti.

Luca De Stefani

Il 110% sull’unifamiliare “autonoma”

È possibile fruire del bonus 110% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore, effettuata su un immobile unifamiliare, in centro storico, che si sviluppa su tre livelli, completamente autonomo, in cui si ha la residenza, non confinante con altri edifici su tre lati e, per un lato, confinante con un’altra unità immobiliare ? O è necessario realizzare un impianto centralizzato con l’unità immobiliare attigua?

Nel caso descritto non è necessario creare “fantasiose” parti comuni. Poiché si tratta di un edificio autonomo sotto il profilo degli impianti, sostituendo il sistema di climatizzazione con la pompa di calore (nella fattispecie non è consentito l’impianto a condensazione) si può fruire della detrazione del 110%, compreso il cappotto sui tre lati (è richiesta la superficie minima del 25 per cento)e con questo gli interventi “trainati”, quali i serramenti e l’impianto fotovoltaico.

Gian Paolo Tosoni

Credito d’imposta, dubbia la cessione parziale

Per il bonus del 110%, è possibile fare i lavori previsti e cedere il credito solo per una parte di essi? Per esempio, se faccio il cappotto (spesa 40.000 €), gli infissi (15.000€) e i pannelli solari (10.000 €) posso cedere il credito d’imposta limitatamente al cappotto e agli infissi?

In merito alle opzioni ex articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020, la norma stessa non ha chiarito se possano essere effettuate solo parzialmente. La questione dovrà essere trattata dall’emanando provvedimento attuativo. Nelle cessioni previste dagli articoli 14 e 16 del Dl 4 giugno 2013, numero 63, se il credito è riferito alle parti comuni condominiali, il condomino può cedere solo «l’intera detrazione calcolata» e non una parte di essa (punto 3.2 dei provvedimenti 28 agosto 2017, protocollo 165110, per il risparmio energetico “qualificato”, e 8 giugno 2017, protocollo 108572, per l’antisismica), mentre, per le singole unità immobiliari, il contribuente può cedere la detrazione anche in parte, a patto che sia «commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore» (punto 3.3 del provvedimento 18 aprile 2019, protocollo 100372).

Luca De Stefani

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