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Comunicazione spese alle Entrate omessa, come si rimedia?

Per la comunicazione delle spese di ristrutturazione è possibile ravvedere la mancata presentazione a tutt’oggi? In caso negativo, l'amministratore può comunque inoltrarla? Il responsabile rimane l'amministratore oppure il condominio per le sanzioni?

di Michele Brusaterra

La domanda

Per la comunicazione delle spese di ristrutturazione è possibile ravvedere la mancata presentazione a tutt’oggi? In caso negativo, l'amministratore può comunque inoltrarla? Il responsabile rimane l'amministratore oppure il condominio per le sanzioni?

A cura di Smart24 Condominio

L'amministratore ha la responsabilità di trasmettere, esclusivamente in modalità telematica, i dati delle quote a carico di ciascun condominio per le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuate sulle parti comuni dei condomini. In caso di mancata presentazione della comunicazione alla data odierna, l'amministratore può comunque inoltrarla tenendo presente che le sanzioni sono in capo ad egli stesso in quanto in carica (i) alla data dell'invio e (ii) in qualità di rappresentante del condominio stesso. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni, l'art.3, co. 5-bis del D.lgs. 175/2014 stabilisce che: “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 472/1997, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

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