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Organismo di mediazione incompetente per territorio, quali azioni sono possibili?

Qualora l'organismo di mediazione affermi la sua competenza territoriale per svolgere la mediazione, ma il Giudice della causa, dietro contestazione di controparte, ne attesti la non competenza territoriale del medesimo e chiuda con sentenza la causa condannando l'attore, quest'ultimo può citare l'organismo di mediazione per attestazione non veritiera? Quali le norme di riferimento e i tempi? C'è giurisprudenza in merito?

di Federico Ciaccafava

La domanda

Qualora l'organismo di mediazione affermi la sua competenza territoriale per svolgere la mediazione, ma il Giudice della causa, dietro contestazione di controparte, ne attesti la non competenza territoriale del medesimo e chiuda con sentenza la causa condannando l'attore, quest'ultimo può citare l'organismo di mediazione per attestazione non veritiera? Quali le norme di riferimento e i tempi? C'è giurisprudenza in merito?

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Trattandosi di una competenza determinata “per relationem” (dal giudice territorialmente competente a conoscere la controversia si risale all'organismo competente per territorio), compete alla parte istante, in base all'oggetto ed alle ragioni della pretesa esposti nella domanda di mediazione, individuare la competenza territoriale dell'organismo. Di regola, i regolamenti dei vari organismi, la cui accettazione consegue, anche tacitamente, con la mera presentazione dell'istanza, esonerano quest'ultimi da ogni responsabilità in merito, onerando le parti – e, in particolare, l'istante – di verificare – indicandolo nell'istanza – il giudice territorialmente competente a conoscere la controversia oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione. Pertanto, prima di intraprendere una eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'organismo, laddove ne sussistano i presupposti, è opportuno compiere una duplice indagine: da un lato, verificare le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di mediazione; dall'altro, valutare la vincolatività di eventuali disposizioni contenute nel regolamento dell'organismo adito relative al regime della competenza territoriale.

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