Fisco

Superbonus alle seconde case (ville unifamiliari escluse)

di Marco Mobili e Giorgio Santilli

L’esclusione delle seconde case dal superbonus al 110% per gli immobili non è un’esclusione assoluta. Sono fuori gioco, per esplicita previsione della norma inserita nel decreto legge Rilancio, gli edifici unifamiliari che non siano abitazione principale: per ville e villette unifamiliari che non siano prima casa, per esempio, nulla da fare.

È solo una delle tante precisazioni che sta accompagnando il lungo lavoro di messa punto della maxi-manovra da 155 miliardi che ne stanzia 55 per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Lavoro che rischia di diventare troppo lungo per un decreto che in larga parte punta a prolungare misure del “Cura Italia”.

Quindi nell’ecobonus potenziato al 110% rientreranno e nel beneficio al massimo livello le seconde case che fanno parte di un condominio. Sicuramente nel senso che potranno accedere all’agevolazione per le spese sostenute dal condominio.

I dubbi sui lavori “trainanti”
Da chiarire - ma questo è un dubbio più generale - se nella detrazione al 110% rientrino anche i lavori previsti dall’ecobonus tradizionale fatti nella singola unità abitativa e agganciati al lavoro condominiale “trainante” su cappotto termico o sostituzione della caldaia. Questa è, appunto, una questione che aspetta di essere chiarita dalla norma di legge e poi eventualmente da atti interpretativi: se i lavori della singola unità immobiliare (anche prime case) rientrino nella massima agevolazione quando sono “agganciati” (come prevede il meccanismo generale) a quelli trainanti. Dall’attuale testo si evince una risposta positiva: le agevolazioni si applicano, infatti, «agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale». Ma la questione è delicata e qui pesano anche le virgole.

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