Fisco

Alla nuova contabilità condominiale servono linee guida condivise

Sarebbe auspicabile una riforma complessiva

di Francesco Schena

Il nuovo articolo 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012, ha sollecitato con vigore fronti di riflessione sul tema della nuova contabilità condominiale.
Da più parti, soprattutto nell'ultimo biennio, ci si esercita in uno sforzo teso ad una condivisione di un modello di rendiconto, così da superare le divergenze e ridurre, perché no, anche il contenzioso di specie.Associazioni, addetti ai lavori e gli stessi amministratori promuovono, a più riprese, l'idea di un tavolo che faccia da fonte di convergenza per “approvare” una sorta di protocollo in tal senso.

Norme per i revisori condominiali
Altre associazioni, invece, si sono cimentate nello studio e nella scrittura di una norma Uni per i revisori condominiali, la numero 11777:2020 , pubblicata lo scorso 12 marzo, nel tentativo, lodevole, di colmare una presunta insufficienza normativa su un tema strettamente connesso alla contabilità condominiale essendo, entrambe, sostanzialmente interdipendenti, almeno per numerosi profili.

Verosimilmente, questa esigenza viene avvertita anche a causa di una schizofrenica giurisprudenza sulla questione. Ai più esperti, però, non sfuggirà come queste attività implichino la voglia di supplire ad una carenza di dottrina. Si tratta, nel suo complesso, di una fase che rispecchia appieno quegli aspetti di insufficienza che stroppo spesso riguardano l'intero mondo del condominio. In verità, può dirsi, senza timore di smentita, che si stia dando corso ad un processo totalmente sbagliato. Una strada contraria.

Serve un intervento complessivo
In prima battuta, occorre ricordare come sia necessario dar luogo non ad un processo di condivisione di un modello schematico, bensì, ad un percorso di “consenso scientifico” sulla disciplina intera della contabilità condominiale. Si tratta, nello specifico, di analizzare i più profondi aspetti giuridici caratterizzanti il soggetto condominio prima, e la copiosa - quanto sconosciuta - giurisprudenza dopo, circa i principi, i postulati, i criteri e i metodi contabili formatisi nel corso degli ultimi venticinque anni. In altri termini, il modello schematico del rendiconto non costituisce di per sé una incognita considerato che dovrebbe trattarsi della logica conseguenza della disciplina.

Allo stesso modo, risulta meritevole ma inadeguato e insufficiente, il lavoro svolto alla base della norma Uni dei revisori condominiali. Un insieme di regole che hanno il difetto di non potersi basare su di una disciplina forte del precedente consenso scientifico e che, a tratti, sprofondano incredibilmente nella totale illogicità, quando ci si dimentica, ad esempio, di come il condominio, quale soggetto autonomo, non possa mai risultare titolare di diritti sulle cose, mobili o immobili che siano.

Sarebbe stato, allora, più che mai opportuno evitare di accelerare i tempi ed aspettarne di migliori, di più consapevoli. È appropriato ed utile, allora, che le associazioni si limitino alle attività, come dire, diplomatiche e di tessitura operativa (nascono per questo) che per definizione arrivano soltanto in un secondo momento, cedendo il posto al primato della competenza scientifica, della dottrina e della didattica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©