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L’esito della mediazione vincola ciascun condomino

Una condomina ha impugnato l'approvazione del bilancio con citazione in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Bari. Alla prima udienza le parti costituite chiedono il rinvio per esperire la mediazione obbligatoria. In fase di mediazione il condominio asseconda le richieste della condomina di correzione del bilancio e si fa carico di tutte le spese legali sostenute dalla signora.Accogliere stragiudizialmente, in mediazione, tutte le richieste della condomina equivale a una soccombenza del condominio? I condòmini che hanno formalizzato il dissenso alla lite ex articolo 1132 del Codice civile, in questa situazione quali spese devono pagare?

di Cesarina Vittoria Vegni - L’Esperto Risponde

La domanda

Una condomina ha impugnato l'approvazione del bilancio con citazione in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Bari. Alla prima udienza le parti costituite chiedono il rinvio per esperire la mediazione obbligatoria. In fase di mediazione il condominio asseconda le richieste della condomina di correzione del bilancio e si fa carico di tutte le spese legali sostenute dalla signora.Accogliere stragiudizialmente, in mediazione, tutte le richieste della condomina equivale a una soccombenza del condominio? I condòmini che hanno formalizzato il dissenso alla lite ex articolo 1132 del Codice civile, in questa situazione quali spese devono pagare?

Un accordo in mediazione, come una transazione, è fattispecie differente dall'istituto giuridico processuale della soccombenza nella controversia.Quanto al secondo quesito, se la lite condominiale è stata conciliata nel procedimento di mediazione, si ritiene che tutti i condòmini, anche se dissidenti, debbano pagare le spese legali e quanto altro previsto nell'accordo. Infatti, la situazione descritta è assimilabile a quella di una transazione che definisce la lite, sulla quale la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che «rientra nei poteri dell'assemblea condominiale - che decide con il criterio delle maggioranze, impegnando tutti i condòmini, anche i dissenzienti, in base alla regola generale espressa dall'articolo 1132 del Codice civile - autorizzare l'amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto un mero diritto obbligatorio e non un diritto reale dei partecipanti al condominio» (Cassazione civile, sezione II, 16 gennaio 2014, n. 821; nello stesso senso Tribunale di Pordenone, 22 febbraio 2017, n.122).

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