Fisco

L’amministratore è responsabiledegli adempienti per la detrazione Irpef

Discende dalla responsabilità fiscale conferitagli dall’incarico. Deve garantire sempre la tracciabilità dei pagamenti

di Rosario Dolce

L'articolo 1130, numero 5, comma 1 Codice civile conferisce all'amministratore di condominio una generica responsabilità di carattere fiscale, la quale andrà, di volta in volta, contestualizzata rispetto all'adempimento che sarà tenuto a realizzare.

Il principio
Ad esempio, il conferimento dell'appalto delle opere di manutenzione straordinaria sull'edificio condominiale, da parte dell'assemblea dei condòmini, non esonera l'amministratore dallo svolgimento e dalla cura di tutti quegli adempimenti occorrenti a garantire il rispetto delle regole imposte in tema di detrazione Irpef, secondo quanto imposto dalla disciplina normativa specifica, a vantaggio dei singoli partecipanti al condominio. Emerge, in estrema sintesi, dal contenuto della Ordinanza della Cassazione 6086 del 04 marzo 2020.

Pagamenti tracciabili
L'effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme previste dal Decreto Ministeriale 41/1988 (a cui viene contestualizzato il caso trattato) è stata così ritenuta condotta ricompresa nel mandato affidato all'amministratore.

Centri di interesse
Da una parte, infatti, sussiste la legittima aspettativa di ciascun condòmino di godere delle agevolazioni fiscali, senza necessariamente esplicitarle in sede assembleare, ovvero contestualizzarle rispetto all'adempimento che è tenuto a svolgere il proprio mandatario, in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato; dall'altra parte, sussiste la diligenza professionale dell'amministratore che, nel caso in specie, consiste nell’effettuare i pagamenti in modo da consentire ai singoli condòmini, che potranno usufruirne, la facoltà di godere della stessa detrazione fiscale (a fronte della richiamata legge 449/1997).

Responsabilità
Per questo, laddove l'amministratore ometta di effettuare il pagamento secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale del caso (si pensi al “bonifico parlante”), oppure non provveda a conservare la documentazione attestante lo svolgimento delle stesse incombenze fiscali – per dimostrare l'effettiva effettuazione - potrà essere ritenuto responsabile, e, in quanto tale, condannato a rifondere i danni arrecati ai condòmini, dal punto di vista patrimoniale, quando suscettibili di valutazione economica.

Compenso
Quanto, infine, al compenso dell'amministratore la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che «l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte» (Cassazione civile 28 aprile 2010 n. 10204; Cassazione 12 marzo 2003 n. 3596).

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