Fisco

Istruzioni per il “bonus facciate”: arriva la circolare dell’agenzia delle Entrate

Precisate le spese che si possono portare in detrazione e le aree dove devono trovarsi gli edifici che possono beneficiare del bonus

di Roberto Bonasia

Con la legge di Bilancio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, sono indicati i presupposti normativi che disciplinano le misure di ordine economiche finalizzate a definire le entrate e le spese che dovranno essere sostenute dallo Stato. Il testo della legge si compone di due sezioni e di 19 articoli, di cui l'articolo 1 formato da 884 commi.

La previsione normativa
Nella Sezione 1 rubricata “Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici” l'articolo 1 comma 219 dispone che «per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento»

La definizione di recupero o restauro
Sul comma richiamato devono essere analizzati alcuni concetti indicati dalle normative di settore e dal codice civile. Il concetto di recupero o restauro è richiamato dall'articolo 3 lettera c del Dpr 380/2001 secondo il quale «gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con questi elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio».

La facciata
Con riferimento al concetto di facciata, il legislatore la classifica nelle parti comuni richiamati nella fattispecie aperta dell'articolo 1117 Codice civile della novellata legge di Riforma la n. 220/2012, quale parte esterna del fabbricato. Attraverso i combinati disposti, il legislatore ha potuto qualificare le modalità e le parti oggetto di detrazione fiscale secondo i criteri della legge di bilancio .

Le zone territoriali di riferimento
Particolare attenzione deve essere posta per quanto riguarda le zone A e B che trovano collocazione nel decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968 che definisce i limiti e le norme in materia urbanistica che devono essere recepite attraverso i Piani regolatori generali e valide su tutto il territorio nazionale. Il decreto ministeriale in questione alla luce della richiamata legge finanziaria contiene le definizioni delle zone territoriali omogenee A, B, C, D, E ed F :
•A) zone di particolare valore storico, artistico o ambientale o zone contenenti porzioni di aree di questo tipo qualora esse siano da considerarsi parte integrante;
•B) zone totalmente o parzialmente edificate diverse da A);
•C) zone destinate a nuovi complessi insediativi;
•D) zone destinate a impianti industriali e simili;
•E) zone destinate a usi agricoli, escluse le aree agricole in cui il frazionamento porterebbe a insediamenti da considerare zona C);
•F) zone destinate a ospitare attrezzature e impianti di interesse generale.

Il rifacimento della facciata
Con riferimento alle parti strutturali dell'edificio il comma 220 dispone che «nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, quando non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In queste ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Il comma numero 221 conferma che «ferme restando le agevolazioni gia' previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata,su balconi o su ornamenti e fregi».

La ripartizione del bonus
Inoltre, in relazione alla detrazione Irpef il comma 222 dispone che l'abbattimento tributario è ripartito in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In ultimo il comma 77 stabilisce i criteri dello sconto in compensazione sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta.

I commi richiamati non hanno risolto alcune problematiche: principalmente cosa doveva intendersi per facciata relativamente al prospetto interno o esterno dell'edificio e quale Ente doveva certificare se l'edificio oggetto della riqualificazione energetica si trova nelle zone richiamate dal decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968.
Le questioni in oggetto, nonchè i requisiti per il riconoscimento della detrazione fiscale del 90% sono stati definiti attraverso gli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione individuando i soggetti ed gli interventi ammessi.

La circolare del 14 febbraio 2020
L'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 2/E del 14 febbraio 2020 ha stabilito attraverso dei percorsi di interpretazione autentica i punti controversi .
La circolare conferma che la legge richiamata dispone «una detrazione dall'imposta lorda (di seguito anche “bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

Le spese da portare in detrazione
La circolare definisce inoltre che possono essere portare in detrazione fiscale le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica) nonchè gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

Ai fini del “bonus facciate”, sono indicati i “requisiti minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto 11 marzo 2008 delle trasmittanze termiche, nonchè i criteri della detrazione spettante sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Con riferimento alle zone territoriali oggetto di dubbia lettura la circolare ha disposto che «la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi si trovino in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Le zone ricomprese
Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».

Le zone escluse
Restano escluse dal “bonus facciate” le spese sostenute per interventi effettuati su edifici che si trovino, ad esempio, in zona C), o assimilate, vale a dire «le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B)» o in zona D), o assimilate, vale a dire «parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati“.

Il ruolo dell’amministratore
Sicuramente per gli adempimenti richiesti dall'articolo 1130 del codice civile l'amministratore deve acquisire tutte quelle competenze in materia fiscale la cui dimensione normativa richiede attenzione e sviluppo di un percorso specializzato tra una professionalità poco definita ed una competenza i cui obblighi non sono economicamente definiti dal mercato.

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