Fisco

L’cobonus su immobili locati non è ammesso se la Srl ha dedotto i costi

di Alessandro Borgoglio

Nonostante le ultime aperture della Cassazione, il Fisco può ancora negare l’ ecobonus a una immobiliare di gestione , se la società non dimostra di non aver dedotto i costi su cui poi ha applicato la detrazione. Questo è ciò che afferma la sentenza 1097/7/2019 della Ctr del Veneto (presidente Scarano, relatore Guarda), in relazione alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica sugli immobili destinati alla locazione.

Non sono cespiti strumentali
Ripercorriamo la vicenda. L’Agenzia, con la risoluzione 340/E/2008, ha negato la detrazione per il risparmio energetico (all’epoca pari al 55%) sugli immobili d’impresa locati a terzi. In particolare, il Fisco ha affermato che la condizione per fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (e non sui beni oggetto dell’attività).

Pertanto, per le società immobiliari di gestione che esercitano l’attività di pura locazione, gli immobili sui quali sono realizzati gli interventi di riqualificazione rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata (locazione a terzi), e non cespiti strumentali. Per questo motivo, dunque, non si può applicare la detrazione.

Le aperture dei giudici
Secondo la giurisprudenza di merito prevalente, invece, il bonus spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa per la riqualificazione energetica di immobili di proprietà di qualsiasi natura (Ctr Lombardia 1782/21/19 e 1077/1/16; Ctp Reggio Emilia 367/03/2015). Un trend al quale si è aggiunta la Cassazione con la sentenza 19815/2019 (confermata dalla 29162/2019).

In particolare, la Corte ha riconosciuto che l’articolo 1, comma 344 e seguenti, della legge 296/2006, istitutiva dell’ecobonus, non pone alcuna distinzione tra immobili strumentali, patrimonio e merce, laddove riconosce chiaramente la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico senza alcuna differenziazione oggettiva.

Immobili-patrimonio, niente deduzioni
I giudici di legittimità hanno però ricordato anche che per gli immobili-patrimonio, ovvero quelli locati dalle società immobiliari, che quindi non possono essere considerati strumentali, vige un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi (articolo 90 del Tuir).

Il caso
Nel caso in esame, la Ctr Veneto ha rilevato che la detrazione d’imposta è stata concepita dal legislatore per favorire l’esecuzione dei lavori per il risparmio energetico da parte di tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che non avrebbero altrimenti potuto dedurre quel costo dal proprio imponibile fiscale. Mentre non è giustificata l’applicazione del bonus da parte di chi, invece, ha potuto dedurre il costo, poiché in questo caso la stessa somma verrebbe utilizzata due volte (come costo e ai fini del bonus).

Nel caso di specie, la società non aveva provato di non aver dedotto dal reddito d’impresa i costi sostenuti per i lavori effettuati su un immobile che nell’anno accertato risultava locato (e strumentale per l’anno precedente).

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