Fisco

Principio di cassa o competenza, l’Agenzia fa marcia indietro

di L. D. S.

La circolare delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E fa marcia indietro rispetto alla risposta 22 ottobre 2018, n. 46, relativamente alla distinzione dei soggetti che applicano il principio di competenza e quelli che applicano il criterio di cassa (con bonifico parlante), per individuare il periodo d’imposta di effettuazione dell’intervento agevolato.

Principio di cassa

Solo per le persone fisiche e i professionisti si applica il principio di cassa, quindi non rileva la data di inizio e fine dei lavori e possono essere detraibili al 90% tutti i pagamenti che avverranno, tramite bonifico «parlante», nel 2020 (la banca effettuerà la ritenuta d’acconto dell’8%). Considerando che la modulistica delle banche e delle poste, attualmente, non è stata adeguata con la nuova causale, l’Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare i bonifici proposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o il bonus casa.

Imprese

Secondo la circolare 2/E/2020, tutte le imprese e le società individuano il periodo dell’investimento con il principio di competenza e non sono obbligate, quindi, a effettuare il pagamento con bonifico «parlante».

La circolare precisa che il principio di competenza si applica «a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». Solo per il bonus facciate, pertanto, è stata modificata la regola che, per individuare il momento di “sostenimento” della spesa) dà rilevanza alla data del pagamento (principio di cassa) per le persone fisiche, i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione; mentre dà rilevanza all’ultimazione dei lavori (principio di competenza) solo per le imprese in contabilità ordinaria.

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