Fisco

Bonus facciate, anche le imprese accedono allo sconto

di Giuseppe Latour

Anche le imprese rientrano nel perimetro del nuovo sconto fiscale. Lo si capisce da un passaggio della circolare pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate, che analizza un altro punto della legge di Bilancio parecchio dibattuto, relativo ai confini di utilizzabilità della detrazione, tra imprese e persone fisiche.

«La detrazione dall’imposta lorda - spiega la circolare su questo passaggio - può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che dell’imposta sul reddito delle società (Ires)». Quindi, i soggetti Ires rientrano a pieno titolo nel perimetro del nuovo incentivo.

Questo porta a una precisazione ulteriore, sulla questione delle spese sostenute nel corso del 2020, che sono quelle per le quali è possibile incassare lo sconto fiscale. Per le persone fisiche, compresi i professionisti, e per gli enti non commerciali, si farà riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Quindi, un intervento avviato nel 2019 ma pagato nel 2020 consentirà di accedere al bonus facciate a pieno titolo.

Molto diverso, invece, il piano delle imprese individuali, delle società e degli enti commerciali. In questi casi si farà riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Non conta, in questo senso, la data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e non conta neppure le data dei pagamenti.

La detrazione, infine, spetta solo sulle spese effettivamente sostenute, non su quelle che siano state rimborsate. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare il bonus facciate. Si considerano, secondo la circolare dell’agenzia delle Entrate di ieri, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito.

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