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La Srl prima inquilina e poi proprietaria, come deduce le spese per ristrutturare?

Una S.r.l. sostiene spese di ristrutturazione sull'immobile condotto in locazione e deduce tali oneri sulla base della durata del contratto di locazione (6 + 6 anni), qualificandoli come spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi. Al termine del secondo anno di locazione la S.r.l. acquista la proprietà dell'immobile oggetto della locazione. Come vanno trattate le rimanenti quote di spese di ristrutturazione?

di Michele Brusaterra

La domanda

Una S.r.l. sostiene spese di ristrutturazione sull'immobile condotto in locazione e deduce tali oneri sulla base della durata del contratto di locazione (6 + 6 anni), qualificandoli come spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi. Al termine del secondo anno di locazione la S.r.l. acquista la proprietà dell'immobile oggetto della locazione. Come vanno trattate le rimanenti quote di spese di ristrutturazione?

A cura di Smart24 Condominio

Al termine del secondo anno di locazione, quando viene acquisita la proprietà dell'immobile, le spese di manutenzione/ristrutturazione possono: essere imputate a costo d'esercizio; essere capitalizzate ad incremento del valore dei beni propri ai quali si riferiscono. Per completezza si fa presente che, invece, per le manutenzioni ordinarie, l'art. 102, co. 6, del D.P.R. 917/1986 dispone, quale limite di deducibilità, il 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili così come risultante dal registro dei cespiti all'inizio dell'esercizio. La differenza tra l'importo della spesa e il predetto limite non è persa, ma è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi attraverso apposite variazioni in diminuzione del reddito imponibile. Per le spese di manutenzione incrementative su beni propri si potranno verificare i seguenti casi: (1) le spese sono portate ad incremento del valore del bene: si aggiungono al costo sulla base del quale sono determinate le quote di ammortamento del bene; (2) le spese non sono portate ad incremento del valore del bene ma concorrono a formare il plafond di deducibilità previsto per le spese di manutenzione su beni propri.

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