Bonus ristrutturazione, nei casi di ampliamento l’Iva è al 22%
Se i lavori richiedono anche un ampliamento, pur nell'unicità dei contratto d'appalto, l'impresa dovrà tenere contabilità separate con diverso regime Iva
Poiché nel quesito il lettore non chiarisce chi sia il committente, è necessario ipotizzare due casi. Il primo caso prevede che il committente sia un operatore economico e nel secondo un privato. Nella prima ipotesi, i lavori dovrebbero essere in parte soggetti al reverse charge.
Tuttavia, per come si è espressa l'agenzia delle Entrate con la circolare 37/E/2015, non è necessario distinguere i lavori nel contesto di un intervento di ristrutturazione edilizia, per applicare in parte il reverse charge o in parte il regime ordinario, ma il prestatore potrà (è dunque una possibilità e non un obbligo) applicare per tutti i lavori il regime ordinario.
Peraltro, poiché i lavori richiedono anche un ampliamento, pur nell'unicità dei contratto d'appalto, se il prestatore terrà contabilità separate potrà applicare l'imposta per l'intervento di ristrutturazione nella misura del 10%, e al 22% per quello di ampliamento.
Quanto alla piscina, pur essendo una pertinenza, questa non potrà fruire dell'aliquota agevolata in quanto non è accatastata come edificio.
Nel secondo caso, quando il committente è un privato, non è necessario operare una distinzione per applicare il reverse charge, ma deve essere applicato il regime ordinario distinguendo le aliquote del 10% e del 22%, che dovranno essere applicati rispettivamente ai lavori di ristrutturazione e di ampliamento.
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