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Detrazione per manutenzione delle parti comuni, è possibile attribuirle alla moglie?

Sono proprietario esclusivo di un appartamento locato a terzi, sito in condominio, su cui sono in corso i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (facciate e balconi). Vorrei sapere se mia moglie possa fruire della detrazione sui predetti lavori, nonostante le relative spese (rate condominiali) siano state pagate con assegno tratto su conto corrente esclusivamente a me intestato, sul quale però da circa vent'anni viene accreditato ogni mese lo stipendio di mia moglie (oltre ovviamente alla mia pensione). Nella circolare AdE 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2 si ammette tale possibilità per la moglie, ma si fa riferimento alla sola ipotesi del conto corrente cointestato a entrambi i coniugi e al caso di incapienza di un coniuge. Che fare nel mio caso? Visto il continuo accredito degli stipendi di mia moglie sul medesimo conto, in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, potrei facilmente dimostrare con gli estratti conto che i soldi usati per la ristrutturazione delle parti comuni sono stati pagati da mia moglie (pur essendo presenti sul c/c anche soldi derivanti dalla mia pensione). Oltre alla possibilità per mia moglie di beneficiare della detrazione, vi chiedo se nel documento che predisporrà l'amministratore per la detrazione e nelle comunicazioni all'AdE per il precompilato saranno indicati i dati di mia moglie o i miei quale proprietario esclusivo dell'immobile, e in tale ultimo caso se su tale certificazione andrà fatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui mia moglie dichiara di aver pagato le suddette spese.

di Raffaele Cusmai

La domanda

Sono proprietario esclusivo di un appartamento locato a terzi, sito in condominio, su cui sono in corso i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (facciate e balconi). Vorrei sapere se mia moglie possa fruire della detrazione sui predetti lavori, nonostante le relative spese (rate condominiali) siano state pagate con assegno tratto su conto corrente esclusivamente a me intestato, sul quale però da circa vent'anni viene accreditato ogni mese lo stipendio di mia moglie (oltre ovviamente alla mia pensione). Nella circolare AdE 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2 si ammette tale possibilità per la moglie, ma si fa riferimento alla sola ipotesi del conto corrente cointestato a entrambi i coniugi e al caso di incapienza di un coniuge. Che fare nel mio caso? Visto il continuo accredito degli stipendi di mia moglie sul medesimo conto, in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, potrei facilmente dimostrare con gli estratti conto che i soldi usati per la ristrutturazione delle parti comuni sono stati pagati da mia moglie (pur essendo presenti sul c/c anche soldi derivanti dalla mia pensione). Oltre alla possibilità per mia moglie di beneficiare della detrazione, vi chiedo se nel documento che predisporrà l'amministratore per la detrazione e nelle comunicazioni all'AdE per il precompilato saranno indicati i dati di mia moglie o i miei quale proprietario esclusivo dell'immobile, e in tale ultimo caso se su tale certificazione andrà fatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui mia moglie dichiara di aver pagato le suddette spese.

A cura di Smart24 Condominio

I benefici fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia sono disciplinati dall'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e consistono, principalmente, in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare. Tale limite è stato, con la Legge di bilancio 2020, elevato dal 50% al 90%, per le spese sostenute sino il 31 dicembre 2020.
Sempre ai sensi della norma citata, detta detrazione dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e, qualora a seguito degli interventi di manutenzione l'unità immobiliare venga alienato, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, detta agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sulle unità immobiliari oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese, quali, su tutti, i proprietari o i nudi proprietari, a prescindere che l'immobile sia locato o concesso in comodato.
Tuttavia, condizione necessaria per beneficare della detrazione, quale declinazione dell'effettiva sopportazione delle spese, è che le relative fatture e bonifici siano intestati al coniuge.
Infine, l'amministratore del condominio dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati del destinatario della suddetta detrazione.

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