Fisco

Iva ridotta per i lavori anti barriere: ma devono essere efficaci

La realizzazione delle opere può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 4% solo se rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del Dm 236/89

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Aliquota ridotta al 4% per i condomìni che investono nella realizzazione di interventi volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 3 di ieri, ha ribadito l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, sempreché l'intervento sia realizzato conformemente alle peculiarità tecniche previste dalla norma.

Infatti, in linea con quanto già precedentemente affermato nella risoluzione n. 70/E del 2012, l'Agenzia ha chiarito che, trattandosi di un'agevolazione oggettiva, riferita ai trasferimenti dei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia soggetto portatore di handicap, la realizzazione delle suddette opere può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del Dm 236 del 1989.

ertanto, in caso di opera realizzata a seguito di contratto di appalto per la manutenzione straordinaria, qualora la stessa sia realizzata in deroga alle dimensioni minime previste dal citato Dm, l'aliquota Iva applicabile sarebbe quella ridotta del 10% e non del 4.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©