Fisco

Per il leasing determinante il contratto

Uno dei temi principali che ha appassionato la giurisprudenza di merito degli ultimi anni è quello relativo all’individuazione del soggetto passivo Imu nel caso di risoluzione del contratto di leasing senza riconsegna del fabbricato.

La giurisprudenza di merito non è riuscita, fin da subito, ha produrre un orientamento univoco, e questo ha contribuito ad alimentare un contenzioso enorme anche in termini monetari.

Non è stata da meno neanche la Corte di Cassazione, che ha affrontato il problema nel 2019 con cinque sentenze, di cui quattro favorevoli agli enti impositori (n. 13793/2019, n. 25249/2019, n. 29973/2019 e la recente n. 34243 del 20 dicembre 2019) e una favorevole alle società di leasing (n. 19166/2019).

Il caos interpretativo nasce da un’indicazione fornita dal Mef nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo successivamente alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna.

La querelle si è aggrovigliata ancor di più con la nascita della Tasi per la quale, a differenza dell’Imu, è espressamente previsto che per «durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».

Quanto disposto per la Tasi rappresenta uno dei vari motivi che sorreggono le impugnazioni delle società di leasing, peraltro fatto proprio dalla Corte di Cassazione, nell’unica sentenza a loro favorevole, che nel valorizzare l’ultrattività del contratto di leasing risolto ha trovato conferma anche nella disciplina Tasi, affermando che con essa non si è «introdotto nel sistema alcun elemento di novità/specialità, essendosi limitate, piuttosto, a confermare (esplicitare) l’efficacia anche agli effetti del diritto tributario di una regola generale in tema di locazione finanziaria».

La nuova Imu sostituisce tanto l’Imu tanto la Tasi, ma nell’individuare i soggetti passivi con riferimento alle società di leasing ripropone esattamente la stessa normativa già prevista per l’Ici e per la vecchia Imu, ignorando quanto previsto per la soppressa Tasi. Per questo motivo la nuova disciplina può a buon diritto considerarsi interpretativa e confermativa della tesi oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che dà rilevanza al titolo, ovvero al contratto stipulato e non alla disponibilità materiale del bene.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©