Residenza e sconto fiscale per ristrutturazioni
A cura di Smart24 Condominio
Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia prescindono dal fatto che l'abitazione oggetto dell'intervento sia prima o seconda casa.
Ciò che rileva è che il beneficiario sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, o detentore del fabbricato, cioè comodatario o locatario (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, e art. 1, co. 3, lett. b), n. 1-4 della L. 205/2017).
Tra l'altro, anche ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (n. 21, Tabella A, Parte Seconda, del D.P.R. 633/1972 o art. 1, Tariffa del D.P.R. 131/1986, cioè Iva al 4% e imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a € 200 ciascuna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro al 2% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a € 50 ciascuna), è richiesta la residenza nel Comune in cui si acquista (che nel caso di specie già si possiede) e non la residenza nell'abitazione acquistata.