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Sicurezza in condominio, quali documenti presentare?

di RaffaeleCusmai

La domanda

In riferimento al documento di Valutazione delle Condizioni di Sicurezza e il documento di valutazione del rischio legionella in forza del Dl 45/2013, legge 9/2014, artiolo 1130 del Codice civile, ho il seguente quesito: è obbligatorio per l'amministratore produrre tali documenti per non incorrere in responsabilità anche senza la delibera assembleare?

A cura di Smart24 Condominio

In base all'art. 1133 c.c. ed in coerenza con il ruolo e la posizione giuridica che il codice assegna all'amministratore nell'ambito dei rapporti condominiali, i provvedimenti adottati dall'amministratore nei limiti delle sue attribuzioni vincolano tutti i condomini. Avverso le decisioni assunte dall'amministratore, i singoli condomini possono ricorrere all'autorità giudiziaria, unicamente nei casi di contrarietà alla legge o al regolamento condominiale, ovvero ricorrere all'assemblea ex art. 1137 c.c., senza limitazioni o decadenze ed esperibile sempre ed in ogni caso. Conseguentemente, la predisposizione del modulo di Valutazione delle Condizioni di Sicurezza, obbligatorio ex lege ai sensi del D. L. n. 145/2013, rientra fra le attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130, co. 1, n. 6, c.c. laddove si prevede che, nella tenuta del registro di anagrafe condominiale egli vi inserisca “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni”. Altresì, ricade all'interno del disposto dell'art. 1130, co. 1, n. 2, c.c., relativo alla disciplina dell'uso delle cose comuni e alla migliore fruizione dei servizi d'interesse comune, ed in specie quelli idrici, la predisposizione del documento di valutazione del rischio legionella. Ciò è stato anche confermato dalle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato Regioni , in cui è prescritto che “nelle strutture abitative condominiali con impianto idro-sanitario centralizzato, l'amministratore di condominio è tenuto ad informare e sensibilizzare i singoli condomini sull'opportunità di adottare le misure di controllo”. Pertanto, l'amministratore potrà procedere alla produzione dei suddetti documenti senza necessità di delibera assembleare che disponga in tal senso.

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