Fisco

Sprint alle opere per assicurarsi lo sconto in fattura dall’impresa

di Marco Zandonà

Per i lavori di risparmio energetico e di messa in sicurezza antisismica (che danno diritto, rispettivamente, all’ecobonus e al sismabonus) c’è la possibilità di fruire - in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito - di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori.

Modifiche in vista

La norma - introdotta lo scorso 1° maggio dal decreto crescita (Dl 34/2019) - sembra però favorire le grandi imprese, che hanno un livello elevato di imposte e contributi da poter compensare con l’F24. Per questo motivo, cioè per evitare effetti distorsivi sul mercato, il meccanismo potrebbe dunque essere modificato nel corso dell’iter parlamentare sulla legge di Bilancio, con effetto dal 1° gennaio 2020.

In questo scenario, appare opportuna un’accelerazione degli interventi in corso con l’utilizzo dello sconto in fattura, per non incappare in eventuali modifiche peggiorative del meccanismo ora vigente, o correre il il rischio che i fornitori scelti non accettino (per incapienza) il pagamento con tale modalità.

Come funziona il sistema

Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta, da usare in compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali di pari importo; o da cedere ai propri fornitori (anche indiretti) di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Il provvedimento 660057 del direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 ha definito le modalità e i termini per consentire ai beneficiari delle detrazioni di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per fruire dello sconto. Sconto che è pari all’ammontare della detrazione spettante per le spese sostenute per lavori di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica: cioè, rispettivamente, fino all’85% di 96mila euro per il sismabonus, o il 75% di 40.000 euro per l’ecobonus (per ciascuna unità immobiliare).

L’importo della detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute, comprese quelle non corrisposte per effetto dello sconto ottenuto; e, in presenza di più fornitori, è commisurata alle somme dovute a ciascuno di essi. Dunque, il fornitore che opera lo sconto deve fatturare interamente il corrispettivo contrattuale (compreso l’importo dello sconto praticato), indicando espressamente in fattura l’ammontare dello sconto stesso, in base all’articolo 10 del Dl 34/2019 (convertito nella legge 58/2019).

Il pagamento del corrispettivo dei lavori (non coperto dallo sconto) deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico.

Gli adempimenti

Per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, il beneficiario deve comunicare all’agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate; oppure utilizzando il modulo allegato al citato provvedimento, da inviare tramite Pec o presentare presso uno degli uffici locali dell’agenzia delle Entrate.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, invece, la comunicazione dell’opzione all’Agenzia è effettuata dall’amministratore (sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate), mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Compensazione o cessione

In entrambi i casi, l’impresa che ha effettuato lo sconto deve, in primo luogo, confermare l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, tremite l’area riservata del sito delle Entrate. In seguito, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario (o dell’amministratore in caso di lavori condominiali), l’impresa potrà recuperare lo sconto attraverso un credito d’imposta, che potrà usare in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 telematico, ripartendolo in cinque quote annuali costanti.

In alternativa, il credito può essere ceduto dall’impresa ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione di banche, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. In tal caso, deve darne comunicazione all’agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito della medesima Agenzia.

A quel punto, il cessionario del credito (cioè colui che lo riceve) potrà usarlo in compensazione, tramite modello F24, dopo l’accettazione della cessione, sempre online sul sito delle Entrate. Ma non è ammessa un’ulteriore cessione di questo credito d’imposta.

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