Fisco

Non si paga l’Imu per la casa occupata abusivamente

di Massimo Romeo

L’immobile occupato abusivamente “libera” il proprietario. La soggettività passiva ai fini Imu è legata al presupposto normativo del possesso dei relativi immobili; tale presupposto non si realizza in presenza di una causa di forza maggiore che ne impedisce il possesso, come l’ipotesi in cui il legittimato passivo ne viene spogliato con clandestinità e senza alcun avere stipulato alcun preventivo contratto.

Un’ interpretazione di segno contrario contrasterebbe con il principio costituzionale di capacità contributiva in quanto assoggetterebbe il proprietario al pagamento di un’imposta su un bene non disponibile per cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l’ordinaria diligenza. Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza pronunciata della Ctr Lombardia n. 4133/2019 , depositata il 23 ottobre 2019.

La vicenda giunta all’attenzione dei giudici tributari milanesi concerneva l’impugnazione, da parte del Fallimento di una società di capitali, di alcuni avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune per diverse annualità. I giudici di primo grado avevano accolto le richieste della ricorrente la quale aveva sostenuto in giudizio la non debenza dell’imposta sia in quanto si trattava di immobili-merce destinati alla vendita sia perché gli immobili erano stati occupati abusivamente da sconosciuti. La Ctp considerava non dovuta l’Imu in carenza del presupposto legittimante l’imposizione ai fini dell’imposta municipale unica, ovvero il possesso e l’autonoma disponibilità dei beni.

I giudici d’appello confermano la decisione di primo grado con una motivazione costituzionalmente orientata. In particolare la Ctr, con riferimento al possesso (presupposto d’imposta) , considera dirimente e assorbente tutte le altre questioni stante l’accertata mancanza di possesso degli immobili in conseguenza della perdita di disponibilità degli stessi a causa dello stato di occupazione abusiva nel periodo oggetto di accertamento ( agli atti c’era anche il decreto di citazione a giudizio da parte della Procura della Repubblica nei confronti degli occupanti abusivi).

Un’ interpretazione di segno contrario, sottolineano i giudici, «contrasterebbe con il principio costituzionale di capacità contributiva in quanto assoggetterebbe il proprietario al pagamento di un’imposta su un bene non disponibile per cause del tutto estranee alla propria volontà e non evitabili con l’ordinaria diligenza».

Giova ricordare che di recente i giudici tributari milanesi (Ctr Lombardia, sentenza 3477/2019) si sono espressi sul concetto di forza maggiore , anche se su una fattispecie concernente la decadenza del contribuente dall’ agevolazione prima casa per non aver trasferito la residenza nei 18 mesi dall’acquisto , statuendo che, affinché si realizzi, si deve trattare di un evento sopravvenuto, imprevedibile e non addebitabile al contribuente.

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