Fisco

L’abitazione inagibile versa la tassa rifiuti se manca la denuncia

di Alessandro Borgoglio

È pienamente legittimo l’avviso di accertamento Tares emesso dal Comune in relazione a un’abitazione inagibile, qualora il contribuente non abbia presentato la dovuta denuncia attestante lo stato di inagibilità e, quindi, di inoccupazione dell’immobile. Lo ha stabilito la Ctp di Caltanissetta, con la sentenza 455/01/2019 (presidente Palma, relatore Porracciolo).

È ormai noto il consolidato principio vigente in materia di tassa rifiuti, per cui, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale, l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione comunale; mentre, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, è posto a carico dell’interessato - oltre all’obbligo della denuncia - un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (tra le tante, Cassazione 14040 e 15481 del 2019).

Il bilanciamento dell’onere probatorio ai fini dell’esenzione/riduzione della tassa rifiuti riguarda in particolare quelle attività che sono soggette a chiusure stagionali, durante le quali ovviamente non possono produrre rifiuti, come succede per taluni alberghi.

Proprio in relazione a questi ultimi, i giudici di legittimità hanno stabilito che, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale dell’albergo, ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. La tassa, infatti, è dovuta laddove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti (tra le molte, Cassazione 10156/2019).

Recentemente, la Suprema corte ha aggiunto che, la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata dalla volontà o dalle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o dal mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo: la mera dichiarazione del contribuente - di temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione - non è quindi idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile (Cassazione 22705/2019).

Nel caso in esame il contribuente che intendeva far valere l’inagibilità dell’abitazione per ottenere l’esenzione o la riduzione della Tares non solo non aveva provato i presupposti del suo diritto a tale riduzione o esenzione, ma neppure aveva presentato la denuncia rilevante a tal fine, che costituisce l’adempimento fondamentale per ottenere delle deroghe alla regola generale di sottoposizione alla Tares dei locali occupati (sul tema delle denunce di variazione infedeli o incomplete e della rilevanza per gli anni d’imposta successivi si veda la sentenza di Cassazione 23058/2019).

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