Fisco

Manutenzione ordinaria ed edilizia libera, le Entrate mettono i paletti

di Andrea Cartosio


L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 383 del 16 settembre 2019 ha espresso due importanti precisazioni; la prima relativa al concetto di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, specificando ulteriormente la distinzione tra le due tipologie di lavori, mentre la seconda riguardante i lavori svolti in edilizia libera.
L'oggetto del predetto interpello sono stati i lavori eseguiti da un contribuente di sostituzione degli infissi, rientranti nell'agevolazione fiscale del 50% c.d. “bonus ristrutturazione”, con annesso e contestuale rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna del fabbricato comprendenti le opere accessorie necessarie, nel caso di specie l'impalcatura necessaria per lo svolgimento delle maestranze.
L'istante, ha evidenziato che, nell'ottica della semplificazione amministrativa i predetti lavori “declassati” ad edilizia libera, conservino le caratteristiche tecnico-economiche originarie per cui debbono essere considerati come interventi per i quali il contribuente può usufruire dei bonus fiscali, nel caso di specie il 50% di agevolazione fiscale entro il limite di spesa di 96.000 euro.
La novità insita nella risposta dell'Agenzia delle Entrate ha riguardato la possibilità, per il contribuente, di considerare lavori che autonomamente sarebbero stati valutati come di “manutenzione ordinaria”, qualora necessari per il completamento dell'opera, come interventi detraibili rientranti nel bonus fiscale.
Con numerosi documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate ha delineato molteplici chiarimenti per quanto concerne la differenza tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, tra cui la Circolare n. 57/E del 1998, riportando le norme di riferimento, ha specificato che:
• ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle indispensabili ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Il principio cardine degli interventi di manutenzione ordinaria è il Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente;
• ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di manutenzione straordinaria sono relativi a opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. A titolo esemplificativo, vi rientra la sostituzione di serramenti ed infissi con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Altro aspetto di notevole importanza trattato dall'Agenzia delle Entrate riguarda il Glossario dell'edilizia libera, introdotto in attuazione del decreto legislativo 20 novembre 2016 n. 222 ed i risvolti collegati alle detrazioni fiscali.
Tali previsioni normative hanno fatto sì che si concretizzasse un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
In estrema sintesi, il citato decreto legislativo - che modifica anche alcune disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001 - nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra l'altro, tra interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA). Difatti nulla risulta mutato ai fini fiscali.

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