Fisco

Bonifici, due vie per correggere gli errori

di Ale.Bor.

Sui bonus per ristrutturazione e risparmio energetico degli edifici, un importante tema di scontro tra Fisco e contribuenti sembra destinato a sparire: quello che riguarda la violazione dell’obbligo di pagamento con bonifico “parlante”.

Il decreto attuativo sulla detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) dispone che i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, per poter accedere al bonus, devono effettuare i pagamenti delle fatture con bonifico bancario o postale «dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato» (articolo 4, comma 1, lettera c, del Dm 19 febbraio 2007). Questa norma ricalca esattamente quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dl 41/1998, in materia di detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 55/E, nel 2012 aveva stabilito che non è sostenibile la tesi volta a riconoscere comunque la detrazione per opere di ristrutturazione, anche con un bonifico bancario/postale privo dei requisiti richiesti dalla norma: perché ciò impedisce alle banche e a Poste Italiane, che accreditano il pagamento, di effettuare la ritenuta prevista dalla legge (oggi pari all’8%). Lo sconto fiscale, però, non può essere disconosciuto nel caso in cui il contribuente ripeta il pagamento alla ditta beneficiaria, attraverso un nuovo bonifico bancario/postale che riporti correttamente i dati richiesti.

Se non si può dire che col tempo il Fisco abbia radicalmente cambiato posizione, si può certo affermare che l’ha molto “ammorbidita”. Nella Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a marzo 2019), sul sito delle Entrate, si legge che, se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non sono stati riportati nella causale tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico stesso, l’agevolazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa, in cui quest’ultima «attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità», concorrendo alla determinazione del reddito (circolare 43/2016).

Insomma, nel caso di bonifico omesso, errato o incompleto, per fruire dei bonus fiscali sui lavori edilizi il contribuente ha due possibilità: ripetere il bonifico in maniera corretta; oppure ottenere l’atto di notorietà dall’impresa che ha incassato il pagamento. Quest’ultima opzione, peraltro, può essere utilizzata anche in seguito alle contestazione da parte del Fisco.

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