Fisco

L’agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le aliquote Iva nel settore degli ascensori

di Luca Incoronato (direttore Anacam)

La legge n. 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” individua nell'ascensore lo strumento principale per garantire l'accessibilità degli edifici, tanto che all'articolo 1 ne impone l'installazione in tutti gli edifici nuovi con più di tre livelli fuori terra. Il regolamento tecnico di attuazione della legge, Dm 236/89, prevede anche altri impianti tecnologici atti al superamento delle barriere architettoniche, quali i servoscala e le piattaforme elevatrici, ma li considera come mezzi alternativi agli ascensori quando negli edifici esistenti si devono superare differenze di quota contenute.
Il nostro ordinamento prevede una serie di misure agevolative per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici abitativi: dai contributi a fondo perduto istituiti dalla stessa legge 13, gestiti dai comuni, alla detrazione delle spese ai fini Irpef, oggi pari al 50 per cento. Inoltre, il decreto Iva (Dpr 633/72) prevede che siano soggette all'aliquota Iva agevolata del 4 per cento le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Di conseguenza, tutti gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche usufruiscono di questa rilevante agevolazione sull'Iva compresi, ad esempio, quelli finalizzati all'installazione di servoscala e piattaforme elevatrici, le cui cessioni sono peraltro agevolate con l'aliquota Iva al 4 per cento lungo tutta la catena di fornitura, dalla fabbrica al consumatore finale.
Per quanto riguarda, invece, l'installazione degli ascensori, sono sorti dubbi in merito all'aliquota Iva applicabile a causa della presenza di un'altra misura agevolativa, quella istituita dalla legge n. 488 del 1999 che favorisce con aliquota Iva del 10 per cento gli interventi di restauro conservativo, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti in edifici a prevalente destinazione abitativa. Quando per eseguire tali interventi si fornisce un bene di valore significativo, scatta l'obbligo di applicare l'aliquota Iva ordinaria sulla differenza tra l'importo totale fatturato e il valore del bene significativo stesso (quando questo è superiore al 50 per cento dell'importo fatturato). Per questa incertezza interpretativa, alcuni operatori quando installano un ascensore in un edificio abitativo applicano l'aliquota del 4 per cento, altri quella mista del 10/22 per cento. Con il paradosso, in quest'ultimo caso, che il mezzo individuato dalla legge per garantire l'accessibilità degli edifici risulta fiscalmente penalizzato rispetto ai suoi surrogati (servoscala e piattaforme elevatrici).
Per risolvere il dubbio interpretativo relativo alla corretta aliquota da applicare in caso di installazione di ascensori, l'ANACAM – Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori che dal 1972 rappresenta e tutela le imprese del settore, ha presentato nel febbraio scorso un'istanza di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate. Nell'istanza, sono stati richiesti chiarimenti anche relativamente alle aliquote Iva applicabili per tutte le altre operazioni collegate con la manutenzione, la verifica e la gestione degli ascensori negli edifici abitativi.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'istanza di Anacam con il parere n. 18 del 24 luglio scorso, pubblicato sul portale dell'Agenzia. Il parere dell'Agenzia aderisce quasi per intero all'interpretazione proposta da Anacam, precisando che occorre applicare:
•l'aliquota Iva del 4 per cento per l'installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, in quanto opera direttamente finalizzata al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche;
•l'aliquota Iva del 4 per cento per gli interventi di modifica e adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità;
•l'aliquota Iva del 10 per cento alle prestazioni di verifica periodica e di verifica straordinaria ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99, compresi i relativi obbligatori servizi di assistenza prestati dal manutentore;
•l'aliquota Iva del 10 per cento con applicazione del meccanismo del “bene significativo” per l'installazione di ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa, quando questa si configuri non già come abbattimento di barriere architettoniche bensì come intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio;
•l'aliquota Iva del 22 per cento per il servizio di reperibilità H24 e per il comodato d'uso e gestione delle SIM nei bidirezionali degli impianti di sollevamento.
L'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento con applicazione del meccanismo del “bene significativo” diventa così residuale, relegata ai casi di installazione di ascensori nuovi in sostituzione di ascensori esistenti che già garantivano un adeguato abbattimento delle barriere architettoniche, classificabili quindi come interventi di manutenzione straordinaria.
Importante è la precisazione fornita nel parere circa la riconducibilità delle verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori - eseguite dagli enti autorizzati ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.P.R. 162/99 -alle “prestazioni di manutenzione obbligatoria” richiamate nella circolare del 7 aprile 2000 n. 71/E: le verifiche sono quindi da considerare come prestazioni che, al pari dei normali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dai manutentori, scontano l'aliquota agevolata del 10 per cento.
L'unico passaggio in cui l'interpretazione dell'Agenzia si discosta da quella fornita dall'Anacam riguarda i servizi di reperibilità dei manutentori nelle ore festive e notturne, per gli interventi di soccorso sugli impianti bloccati, nonché il servizio di gestione delle sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti. Ad avviso dell'Agenzia, tali servizi “non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria” e, pertanto, non sono assoggettabili all'aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Essendo servizi funzionali alla esecuzione della manovra di emergenza sugli ascensori, operazione che l'articolo 15 del d.P.R. 162/99 affida alla responsabilità del manutentore, Anacam riteneva che fossero anch'esse prestazioni riconducibili alla manutenzione obbligatoria e quindi soggette ad Iva agevolata al 10 per cento.
La conseguenza pratica di quest'ultima interpretazione è che le imprese di manutenzione si troveranno ad emettere fatture con aliquote Iva differenziate in funzione delle diverse prestazioni: aliquota del 10 per cento per i canoni di manutenzione e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; aliquota del 22 per cento per i canoni relativi alla reperibilità H24 e per la gestione delle sim card inserite nei dispositivi di telesoccorso in cabina. Gli amministratori di condominio dovranno fare attenzione, in questi casi, ad applicare la ritenuta d'acconto del 4 per cento solo sugli importi soggetti ad aliquota agevolata; su quelli soggetti ad aliquota ordinaria del 22 per cento, non trattandosi di prestazioni di manutenzione, la ritenuta d'acconto non dovrà essere applicata.

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