Fisco

Possibile passare il beneficio una sola volta

di L. D. S.

Le differenze tra il trasferimento tramite lo sconto e la «cessione» del credito vanno ben comprese per non sbagliare nel calcolo della convenienza.

La principale differenza tra il nuovo metodo di trasferimento della detrazione fiscale tramite lo sconto praticato dal fornitore al contribuente/beneficiario e i vecchi metodi di «cessione» del credito d’imposta, sta nel fatto che con il primo il trasferimento del credito deve essere effettuato «alla pari», cioè il fornitore deve fare uno sconto «di pari ammontare» della detrazione fiscale (non attualizzata), mentre con gli altri metodi di «cessione» del credito è possibile accordarsi per un «prezzo» di cessione più basso rispetto al valore nominale della detrazione stessa (tenendo conto, ad esempio, dell’attualizzazione finanziaria della compensazione in 5 o 10 anni).

Il nuovo metodo di trasferimento del bonus, poi, non è possibile verso gli «istituti di credito» e gli «intermediari finanziari» (cessionari possibili, in alcuni casi, per gli incapienti) o verso soggetti diversi rispetto al fornitore/prestatore degli interventi (cessionari possibili nei casi di cessioni dei crediti).

Bonifico «parlante»

Per la nuova modalità di trasferimento delle detrazioni, tramite lo sconto praticato dal fornitore, il beneficiario diretto del bonus o l’amministratore di condominio possono effettuare il bonifico «parlante» al fornitore/prestatore degli interventi solo per un importo pari alla spesa dell’intervento, al netto dello sconto/detrazione, e non per un importo pari al 100% della spesa. Questa regola si applica anche alle altre cessioni dei crediti, ma ciò è stato chiarito solo il 31 maggio 2019, grazie alla risposta arrivata dall’agenzia delle Entrate a «Dichiarazioni24».

Successiva cessione

Dal 30 giugno 2019, a seguito delle modifiche al Dl crescita in sede di conversione in legge, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di «cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi», con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ripartizione del bonus

In capo al fornitore che ha scontato il prezzo, il recupero del credito in compensazione in F24, può avvenire in 5 anni e non in 10 anni, come accade in capo ai cessionari delle cessioni dei crediti (tranne per le misure antisismiche dell’articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013, e probabilmente anche per quelle dell’articolo 16, comma 1-septies, DL 63/2013, per i quali la ripartizione resta in 5 anni come le originarie detrazioni).

Decreto attuativo

Entro il 30 luglio 2019 dovranno essere definite le modalità attuative del contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore (articolo 10, comma 3, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34). Questo provvedimento dovrebbe chiarire anche la sorte dell’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno in compensazione da parte del cessionario, la quale in caso delle consuete «cessioni» può essere utilizzata negli anni successivi, quindi, non viene persa (articolo 5, provvedimento 28 agosto 2017).

Comunicazione alle Entrate

Il provvedimento, poi, dovrà stabilire le date per l’invio della comunicazione dell’accordo di sconto sul prezzo dei lavori. Se verranno confermate le regole per le cessioni dei crediti, la comunicazione della cessione dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate entro il «entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa» e il fornitore potrà iniziare la compensazione (o effettuare l’eventuale successiva cessione) dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

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