Fisco

Per i beni «merce» esenzione Tasi dal 2022

di Pasquale Mirto

Doppia novità per gli immobili merce nel Dl crescita. La prima novità è il riconoscimento dell’esenzione oltre che dall’Imu anche dalla Tasi, ma l’articolo 7-bis del decreto crescita riconosce la nuova esenzione solo dal 1° gennaio 2022.

L’altra novità deriva dallo spostamento delle dichiarazioni Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre 2019, spostamento che include anche quelle relative agli immobili merce.

Sul punto occorre ricordare che la dichiarazione per gli immobili merce è ancora oggi prevista come dichiarazione da presentare a pena di decadenza, sicché la sua omissione, pur in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, determina il venir meno dell’esenzione Imu e preclude l’applicazione dell’eventuale aliquota agevolata Tasi, che oggi può arrivare fino a un massimo del 2,5 per mille.

Si ricorda che l’esenzione Imu è riconosciuta ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per quanto attiene l’ambito soggettivo i destinatari sono solo le imprese costruttrici e quindi le imprese titolari del permesso di costruire, anche nell’ipotesi in cui l’attività di costruzione non sia l’attività prevalente. Rimangono, pertanto, escluse le imprese immobiliari che svolgono l’attività di gestione e compravendita di immobili. Si deve trattare di fabbricati alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, pertanto questi devono essere iscritti tra le rimanenza di magazzino, rimanendo, invece, esclusi quelli iscritti tra le immobilizzazioni.

Il dipartimento delle Finanze ha precisato, con risoluzione 10 dicembre 2013, n. 11/DF, che l’esenzione si applica non solo ai fabbricati di “nuova” costruzione, ma anche ai fabbricati che derivano da demolizioni di precedenti fabbricati o da interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e f) del Dpr 380/2001 o di interventi che impongono, in base all’articolo 5, comma 6 del Dlgs 504/1992, di considerare il valore dell’area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.

Per quanto attiene alla precisazione normativa che i fabbricati “non siano in ogni caso locati” si registrano difformità interpretative rilevanti. Da un lato, il ministero delle Finanze in una risposta fornita a Telefisco 2014 ha ritenuto che l’esenzione non opera in caso di locazione “anche temporanea”, e quindi nel caso di immobile che sia locato anche per un solo mese si perderebbe l’esenzione per l’intero anno.

Di diverso avviso Anci Emilia Romagna, con la circolare 147/2013, secondo la quale in caso di locazione iniziata o cessata in corso d’anno occorrerà limitare l’esenzione ai soli mesi in cui il fabbricato è risultato non locato. Tale conclusione deriva dalla considerazione che la normativa non prevede espressamente la mancata locazione per l’intero anno, mentre è principio generale dell’Imu (articolo 9, comma 2 del Dlgs 23/2011) che l’imposta deve liquidarsi per mesi.

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