Fisco

Ecobonus, il credito fiscale con sconto diretto dal fornitore

di Luca De Stefani

Dal 1° maggio 2019, in alternativa alla detrazione diretta o alla «cessione» del credito con possibile sconto sul prezzo di cessione, i beneficiari delle detrazioni sul risparmio energetico «qualificato» e sulle misure antisismiche (assoluta novità per quelle del 50-70-80% dell’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, DL 63/2013) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, DL 63/2013).

In particolare, dal 1° maggio 2019, per tutti gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» (su singole unità immobiliari, abitative e non, o sulle relative parti comuni), agevolati con le detrazioni Irpef o Ires del 50%, 65%, 70% o 75% (del 50%, ad esempio, per le finestre comprensive di infissi, per le schermature solari o gli impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, del 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo ovvero del 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015), per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, detraibili all’80% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di 2 classi) (articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013) e per tutti gli altri interventi antisismici dell’articolo 16, DL 63/2013, tutti i contribuenti (anche se non incapienti), al posto di detrarre questi bonus, direttamente nel modello Redditi o 730, in 10 anni (5 anni, per tutti gli interventi antisismici, tranne quelli dell’articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013), possono richiedere al «fornitore che ha effettuato gli interventi» uno «sconto sul corrispettivo dovuto», per un importo «di pari ammontare» delle detrazioni fiscali, non attualizzate finanziariamente e senza alcuna riduzione del prezzo del credito.

Utilizzo in compensazione

Questo sconto praticato al contribuente dal fornitore verrà rimborsato a quest’ultimo, attraverso il riconoscimento di un «credito d’imposta da utilizzare in compensazione» in F24 per pagare debiti tributari o contributivi (senza applicazione né del limite generale dei 700.000 euro per le compensazioni annuali in F24, dell’articolo 34, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, né del limite dei 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU di cui all’articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Il credito potrà essere utilizzato in compensazione «in cinque quote annuali di pari importo», quindi, non in 10 anni, come accade per tutte le altre «cessioni del credito», tranne per le misure antisismiche dell’articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 63/2013, e probabilmente anche per quelle dell’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013, per le quali la ripartizione è in 5 anni, come le originarie detrazioni (articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, Dl 63/2013).

Cessione solo al fornitore

Non è possibile, quindi, coinvolgere come cessionari soggetti diversi rispetto al fornitore/prestatore degli interventi, come accade invece per le altre «cessioni del credito», dove i cessionari possono essere anche «altri soggetti privati», collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (circolare 18 maggio 2018, 11/E, paragrafo 3) o, per gli incapienti, gli istituti di credito e intermediari finanziari.

Contributo per tutti

Relativamente agli interventi antisismici, il nuovo trasferimento del credito al fornitore tramite lo sconto «alla pari» è possibile, non solo per quelli detraibili al 75% o 85% dell’articolo 16, commi 1-quinquies e 1-septies, DL 63/2013 (già interessati alla «cessione» del credito), ma anche per tutti gli altri indicati nell’articolo 16 del Dl 63/2013, ora esclusi dalle «cessioni» dei crediti. In particolare, vale anche:

per la detrazione Irpef o Ires del 50% sulle misure antisismiche riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, Dl 63/2013);

per la detrazione Irpef o Ires del 70% sulle suddette misure antisismiche da cui deriva una riduzione del rischio sismico di 1 classe di rischio o dell’80% con una riduzione di 2 classi (articolo 16, comma 1-quater, Dl 63/2013).

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