Fisco

No dichiarazione, no bonus ristrutturazione!

di Donato Palombella


Si parla con sempre maggior frequenza di bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus e chi più ne ha più ne metta. In realtà a nessuno piace pagare le tasse e tutti vedono con estremo favore la possibilità, offerta dal Fisco, di portare in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi una "fetta" dei costi sostenuti per i motivi più disparati. Non bisogna dimenticare, però, che il Fisco, per definizione, è estremamente "fiscale" ed è possibile avvalersi dei vari bonus sono rispettando tutte le prescrizioni dettate dall'Erario.

Il caso in esame
Il Fisco notifica a un contribuente una cartella di pagamento relativa all'Irpef per l'anno 2006. Motivo? Non erano stati riconosciuti, come oneri deducibili, le quote annuali dei costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile. Come mai? Il contribuente, a quanto pare, aveva "dimenticato" di trasmettere la prescritta attestazione. Il contribuente, dal suo canto, ammette di non poter provare di aver inviato la dichiarazione con cui il tecnico indicava le opere eseguite e i costi sostenuti; sottolinea, però, che tale dichiarazione era stata predisposta ed era stata esibita all'Ufficio finanziario a seguito dell'avviso di irregolarità.

Il giudizio è altalenante
La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento ma l'Agenzia delle Entrate impugna la decisione. La Commissione Tributaria Regionale osserva che l'art. 1, lett. d), del Dm 41/1998, richiede l'invio della dichiarazione, ma non prevede alcun termine entro cui effettuare tale adempimento, per cui esso dovrebbe essere effettuato in tempi "ragionevoli". Precisa però, che, secondo una direttiva emanata nel 2007 dall'Agenzia delle entrate, la spedizione andrebbe effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i lavori sono terminati. Ritiene che il contribuente sia decaduto dal diritto alla detrazione avendo esibito la dichiarazione solo a seguito dell'attività di controllo da parte dell'Ufficio. A questo punto la patata bollente passa alla Cassazione.

La tesi del contribuente
Il contribuente ritiene ingiusta la cartella esattoriale in quanto il Dm 41/1998 non prevede un termine per produrre la prescritta documentazione. Si lamenta, inoltre, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe chiarito se il termine per la trasmissione del documento debba essere indicato ai fini della decadenza al diritto alla detrazione o, più semplicemente, per "sollecitare" l'adempimento da parte del contribuente. Il giudice d'appello, inoltre, non avrebbe preso in considerazione la buona fede del cittadino.

Cosa ne pensa la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18611 dell'11 luglio 2019, pone i propri paletti.
Gli Ermellini precisano che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del Dm 41/1998 il contribuente, per potersi avvalere della deducibilità degli oneri sostenuti per interventi di ristrutturazione edilizia, deve trasmettere una dichiarazione di esecuzione dei lavori con indicazione del loro costo, sottoscritta da un tecnico (ingegnere, architetto o geometra, ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi). Il successivo art. 4 prevede che, ove il contribuente non rispetti le prescrizioni dell'art. 1, perde il diritto alla detrazione. Detto in altre parole, il contribuente ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di esecuzione delle opere, con attestazione del loro costo, predisposta dal tecnico di fiducia e deve provvedere a tale adempimento entro un termine ben preciso.

Occorre un po' di logica
La Cassazione sottolinea alcuni elementi-chiave della vicenda. Il giudice parte dal presupposto che l'IRPEF, come ben noto, ha natura periodica. L'amministrazione finanziaria, inoltre, può esercitare le proprie funzioni di controllo entro un termine ben preciso e tassativo; per esercitare tale controllo, è necessario che il contribuente renda evidente la propria volontà di portare in detrazione una parte dei costi sostenuti. E' vero che la Legge non indica un termine essenziale per la trasmissione della prescritta dichiarazione, ma è anche vero che il Fisco, con le circolari n. 57/1998 e n. 131/1998, ha previsto che il termine utile per tale adempimento coincida con il termine di scadenza della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere sono state eseguite. Secondo la Cassazione questa tempistica è giustificata in quanto, proprio attraverso la dichiarazione dei redditi, il contribuente domanda di avvalersi del beneficio.

Alla resa dei conti la trasmissione è obbligatoria
Se la trasmissione della dichiarazione è obbligatoria, è evidente che, ove il contribuente abbia omesso di provvedere, nei termini prescritti, a tale adempimento, decada dal beneficio della detrazione. Di conseguenza la Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto: «in materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere ad un beneficio, ed onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell'istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in materia».

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