Fisco

Riqualificazione energetica: più tempo per la comunicazione della cessione del credito

di Michele Brusaterra

Per la cessione del credito derivante dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, la data limite per i «lavori» 2018 è fissata nel prossimo 12 luglio. Qualora il cessionario volesse cedere il credito a sua volta o volesse cominciare il suo utilizzo, lo può fare, sempre per i lavori eseguiti nel 2018, a partire dal 5 agosto prossimo.

Sono queste le due deroghe, in termini temporali, introdotte dal provvedimento del 18 aprile scorso, con riferimento alla possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

L'articolo 14 del Dl 63/2013 prevede la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per la riqualificazione energetica su singole unità immobiliari, di poter cedere tale «detrazione» o, meglio, tale credito, a determinati soggetti individuati dalla norma stessa nonché dal citato provvedimento del 18 aprile scorso.

A seconda della tipologia del contribuente, ossia se si tratta o meno di un soggetto che risulta avere le condizioni per rientrare nella cosiddetta no tax area, i soggetti che possono essere cessionari del credito stesso differiscono.

Se, infatti, il sostenitore delle spese ha le condizioni appena indicate, egli può cedere, in tutto o in parte, il proprio credito al fornitore che ha eseguito i lavori da cui la detrazione stessa scaturisce tenendo conto, come disposto dal provvedimento del 18 aprile 2019, che in caso di più fornitori «la detrazione che può essere oggetto di cessione ècommisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore», oppure lo può cedere ad altri «soggetti privati», purché sempre collegati all'intervento da cui è nata l'agevolazione, come, per esempio, le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, o altre società ed enti.

La cessione, sempre per i soggetti che rispettano le condizioni sopra citate, può avvenire anche nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari, possibilità, invece, preclusa ai soggetti che, pur avendo sostenuto le spese in commento, non risultano essere in possesso delle condizioni sopra indicate. Tali ultimi soggetti, quindi, potranno cedere, in tutto o in parte, il proprio credito «solo» nei confronti dei fornitori o degli altri soggetti privati, come sopra già individuati.

Facendo presente che i cessionari del credito possono a loro volta cederlo nuovamente, il citato provvedimento dispone due modalità distinte di comunicazione della cessione da parte del sostenitore della spesa, pena l'inefficacia della cessione stessa: la prima avviene attraverso apposite funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'agenzia delle Entrate, ovvero utilizzando l'apposito modello allegato al provvedimento del 18 aprile 2019.

La comunicazione dei dati individuati dal provvedimento deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Per le spese sostenute nel 2018, il provvedimento prevede che il contribuente effettua la comunicazione dei dati, con le modalità di cui si è detto sopra, dal 7 maggio al 12 luglio 2019.

Il cessionario del credito ove volesse nuovamente cederlo, in tutto o in parte, lo può fare solo dopo aver accettato il credito dallo stesso acquisito, attraverso l'apposita area riservata dell'agenzia delle Entrate, e può porre in essere l'ulteriore cessione o la compensazione dello stesso solo a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Sempre per le spese sostenute dal contribuente nel 2018, tale comunicazione può essere effettuata dal 5 agosto 2019.

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