Fisco

Ecobonus, cessione da comunicare entro il 12 luglio

di Luca De Stefani

Entro venerdì 12 luglio 2019 vanno comunicate alle Entrate le cessioni effettuate (anche quest’anno) dei crediti generati nel 2018, da tutti i contribuenti Irpef (capienti o meno) o Ires, per le spese sostenute nel 2018 per gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» agevolati al 50% o al 65% su singole unità.

Presentazione modulo

Il modulo di comunicazione può essere presentato telematicamente dal proprio Entratel o Fisconline, spedito tramite pec (se viene sottoscritto con firma autografa, allegando un documento d’identità del firmatario ovvero con firma digitale) o presentato su carta ad uno degli uffici dell’agenzia delle Entrate. A regime, la presentazione scadrà il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (quindi, non dell’anno successivo alle cessioni, che possono avvenire anche il giorno prima dell’invio del modulo). Per le cessioni delle spese «sostenute» nel 2018 la presentazione deve avvenire dal 7 maggio al 12 luglio 2019 (per cessioni fatte nel 2018 o nel 2019, entro la data di invio).

Il modello deve contenere la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il credito d’imposta ceduto sarà visibile nel «cassetto fiscale» del cessionario (La mia scrivania / Servizi per / Comunicare / «Piattaforma Cessione Crediti»), il quale, per utilizzarlo dal 5 agosto 2019, dovrà accettarlo nel sito stesso.

Bonifico «parlante»

Se la cessione del credito d’imposta è stata effettuata al fornitore che ha fatto i lavori detraibili, solo lo scorso 31 maggio 2019 la risposta 4 dell’Agenzia a «Dichiarazioni24» ha chiarito che il bonifico «parlante» del contribuente al fornitore poteva essere effettuato per un importo al netto del prezzo della cessione. Riducendo l’importo del bonifico «parlante», anche la ritenuta d’acconto dell’8% trattenuta dalle banche è di importo minore. La fattura del fornitore, invece, deve essere sempre pari al 100% del costo dell’intervento e su questo importo va calcolata la relativa Iva. Il bonifico al netto del prezzo, comunque, è solo una possibilità e non un obbligo, quindi, il contribuente poteva pagare il bonifico «parlante» per il totale della fattura, ricevendo il pagamento del prezzo di cessione dal fornitore.

Cessionario non fornitore

L’importo del bonifico «parlante» è al lordo del prezzo di cessione se il credito d’imposta viene ceduto a un soggetto diverso rispetto al fornitore dei lavori, per esempio una banca (per gli incapienti), un altro condòmino, un consorziato o un retista, che non ha eseguito i lavori, se questi sono stati effettuati «da un’impresa appartenente» al consorzio o alla rete di imprese (circolare 17/E2018).

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