Fisco

Fonti rinnovabili, cedibile la detrazione del 50% per risparmio energetico «non qualificato»

di Luca De Stefani

Dal 30 giugno anche le detrazioni Irpef del 50% sugli interventi per il risparmio energetico «non qualificato» (come gli impianti fotovoltaici o i condizionatori con pompa di calore) possono essere cedute ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. A prevederlo è l’articolo 10, comma 3-ter, del Dl 34/2019 (decreto crescita), introdotto dalla legge di conversione 58/2019.

In particolare, dal 30 giugno 2019, per tutti gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, cosiddetti per il risparmio energetico «non qualificato» (perché non devono rispettare i più stringenti limiti di efficienza energetica imposti per le detrazioni Irpef o Ires del 50-65%, introdotte dalla legge 296/2006), i «soggetti beneficiari della detrazione» Irpef del 50%, quindi, solo i soggetti Irpef, quali le persone fisiche, anche se titolari di imprese, professionisti o soci di società di persone (in quest’ultimo caso, solo per le abitazioni immobilizzate non strumentali) «possono optare per la cessione del corrispondente credito» (anche non alla pari, ma con un eventuale sconto sul prezzo di cessione) a «favore dei fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi». Quindi, tra i cessionari non rientrano in nessun caso gli «altri soggetti privati» né gli «istituti di credito» e gli «intermediari finanziari».

Il fornitore dell’intervento, in quanto cessionario del primo trasferimento, a sua volta, ha la «facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi» (sembra quindi che questo sia possibile, benché scollegati dal rapporto che ha dato origine alla detrazione, anche al commercialista o al fornitore telefonico, ma non agli «istituti di credito» e agli «intermediari finanziari»), «con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

Interventi agevolati

Tra gli interventi agevolati, anche in assenza di opere edilizie e anche se effettuati nelle parti comuni condominiali (bonus ripartito ai condòmini in base ai millesimi), possono rientrare, ad esempio, gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, i pannelli solari per l’acqua calda, la coibentazione dell’involucro con contenimento del fabbisogno energetico di almeno il 10%, i condizionatori con pompa di calore, eccetera. (circolare 57/E/1998).

Attuazione

Questa nuova tipologia di cessione del credito dovrebbe essere già operativa, in quanto non è prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo. Mentre per il nuovo contributo riconosciuto al fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (di «pari ammontare» alla detrazione fiscale) il decreto attuativo va emanato entro il 30 luglio 2019.

In ogni caso si auspicano chiarimenti delle Entrate, per comprendere come debba essere comunicata l’avvenuta cessione all’Agenzia. Dovrebbero essere confermate le stesse regole stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, attuativo per le cessioni dei crediti generati dagli interventi sul risparmio energetico «qualificato» agevolati al 50-65% su singole unità immobiliari. In questo caso, la comunicazione va inviata alle Entrate «entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa» (per le cessioni delle spese sostenute nel 2018, la presentazione dovrà avvenire entro il prossimo 12 luglio 2019). Inoltre, il provvedimento ha confermato che la stessa ripartizione della detrazione in capo al cedente, «in dieci quote annuali», debba essere applicata anche in capo al cessionario, in sede di compensazione in F24 del credito. Per la compensazione, però, a differenza della detrazione, l'eccedenza annuale non utilizzata può essere riportata in avanti (anche se non può essere rimborsata).

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