Fisco

Nuova sentenza: il condominio non è un consumatore

di Rosario Dolce

Il condominio negli edifici non è qualificabile come “consumatore”, almeno con riguardo alla procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Tanto è quanto emerge dal provvedimento pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 19 Gennaio 2019 (Presidente estensore Giovanna Golinelli).
La nozione di consumatore, quale posta nel nuovo articolo 6 comma 2, lett. b) della citata legge, risulterebbe – secondo il prefato decidente – più specifica e articolata di quella di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti derivino da atti compiuti dalle persone fisiche.
DEFINIZIONE DI CONSUMATORE
Secondo il Codice del Consumo:
la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Secondo la procedura di sovraindebitamento:
il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Infatti si tratterebbe di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso.
Viceversa, il riconoscimento al Condominio di una sorta di attenuata personalità giuridica, stante quanto delineato in dottrina ed in giurisprudenza (in punto, cfr Corte di Cassazione 18.9.2014, n. 19663), non sarebbe in grado di assumere rilievo per la fattispecie in esame.
Anzi, v'è da dire, con l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio (l. 11.12.2012, n. 220 recante “modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), si sarebbe messo in moto un embrionale processo di riconoscimento di una sorta di “soggettività giuridica autonoma” in capo lo stesso condominio (come rilevabile rispetto alla titolarità del conto corrente di cui all'articolo 119, comma VII, codice civile).

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