Fisco

Cessione di credito fiscale in condominio, le novità delle Entrate

di Andrea Cartosio

La cessione di credito fiscale per lavori eseguiti su parti comuni di edifici, relativi ad interventi di riqualificazione energetica è un'opportunità per i contribuenti.
Benché la cessione riguardi direttamente i singoli condòmini e non il condominio, l'amministratore è obbligato ad effettuare la comunicazione annuale alle Entrate, entro il 28 febbraio, nella quale trasmette i dati relativi la cessione. Qualora non venga effettuato il predetto invio il cessionario risulta impossibilitato ad utilizzare il credito fiscale ricevuto.
Tale obbligo ha fatto sorgere tra i professionisti dubbi circa l'esecuzione dei pagamenti ai fornitori, nello specifico qualora vi sia cessione del credito da parte di un condòmino incapiente su interventi di risparmio energetico “qualificato” su parti comuni di edificio (ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) al fornitore esecutore degli interventi. Una delle frequenti problematiche che l'amministratore deve affrontare si riferisce alla tipologia di pagamento da adottare.
Le recenti risposta rese da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla suddetta questione, vanno a colmare alcuni dubbi.

In condominio
L'amministrazione finanziaria riprende quanto riportato dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto interministeriale 19 febbraio 2007. L'intero importo, sia quindi per la parte relativa alla cessione di credito che quella in capo al condòmino, dovrà essere eseguita con il c.d. “bonifico parlante”, quindi ove risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA e codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Si ricorda che la ritenuta d'acconto, cui è soggetta l'operazione, resta in capo all'istituto di credito o postale ove viene effettuato il pagamento.
Quindi, quando il condomino incapiente cede il suo credito con lo sconto (quindi copre meno del 100% della sua quota millesimale di spese) l’amministratore farà il bonifico parlante all’impresa solo per la quota restante, a fronte di una fattura che indica invece tutto l’importo. Riprenendo quanto contenuto nel provvedimento 165110 del 28 agosto 2017, relativamente l'emissione della fattura da parte del fornitore, le Entrate hanno precisato che il fornitore sarà tenuto ad emettere il documento contabile per la totalità dell'importo e non esclusivamente per la quota da lui materialmente incassata, pertanto dovrà essere comprensiva anche del pagamento ricevuto sotto forma di cessione del credito fiscale da parte dei singoli condòmini.
Quindi, per esempio: importo delle quota millesimale spese pari a 100, credito ceduto dal condomino pari a 70, residuo pagamento da parte dell’amministratore con bonifico parlante pari a 30, a fronte di fattura comprensiva di tutto l’importo (100 pro quota).

Cessione parziale del credito fiscale
La Legge di Bilancio 2018 ha concesso la possibilità ai soggetti privati di fruire della possibilità di cedere il credito fiscale su lavori eseguiti in immobili di proprietà. L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 100372 del 19 aprile 2019 ha regolamentato le modalità di fruizione dell'agevolazione per i contribuenti privati.
Analogamente a quanto avviene in condominio, anche i singoli contribuenti, qualora optino per l'opzione della cessione di credito fiscale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa, i dati relativi alla cessione usufruendo delle funzionalità presenti nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, direttamente presso gli Uffici della stessa Agenzia utilizzando il modello creato ad hoc allegato al predetto provvedimento.
Si precisa che, per i lavori eseguiti nel corso dell'annualità 2018, dovranno essere comunicati alle Entrate i dati relativi alla cessione entro il 12 luglio 2019.
Le recenti risposte pubblicate hanno ribadito quanto contenuto nel provvedimento n. 100372, circa la possibilità di cessione totale o parziale del credito fiscale da parte del cedente. Il paragrafo 3.3, dello stesso provvedimento, regola la cessione di credito qualora vi siano più fornitori per l'esecuzione dei lavori. In tal caso, la detrazione oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore. L'Agenzia ha perciò previsto che il cedente possa cedere il benefit corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti anche di uno solo dei fornitori.

Nella dichiarazione dei redditi

Nelle recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate è stato specificato che, il cedente non dovrà inserire in dichiarazione dei Redditi PF 2019 e 730 2019 alcun dato relativo alla cessione del credito.

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