Fisco

Per i fabbricati soggetti a Imu l’Irpef è dovuta solo sugli affitti

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni,

IL QUESITO

Si deve compilare il quadro RB se è dovuta l’Imu sull’abitazione principale in categoria catastale A/1?

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Redditi PF 2019. La concorrenza del relativo reddito alla base imponibile Irpef dipende invece dalla circostanza che siano stati assoggettati o meno ad Imu e che siano locati o sfitti (si veda in ogni caso il quadro riassuntivo cliccando qui ).

I fabbricati non locati

L’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati che devono comunque essere dichiarati; pertanto, nel quadro RB del modello Redditi PF 2019 devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. Si ricorda che non sono produttivi di reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli;

- le costruzioni strumentali alle attività agricole;

- gli immobili per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

- gli immobili adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico quando dall’utilizzazione non deriva alcun reddito;

- gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, a meno che non siano dati in locazione;

- gli immobili adibiti solo alla propria attività professionale e d’impresa.

La rendita catastale dei fabbricati va indicata nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione del 5% della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Se, invece, gli immobili non locati non sono soggetti ad Imu, allora sono soggetti ad Irpef e la rendita catastale è maggiorata di 1/3.

Abitazione principale

L’abitazione principale e le relative pertinenze, generalmente, non sono soggette ad Imu; il relativo reddito, pertanto, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Nel caso in cui, invece, sia dovuta l’Imu sull’abitazione principale, magari perché si tratta di una abitazione di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta l’Irpef e le relative addizionali. In questi casi va indicato il codice 2 nella colonna 12 «Casi particolari Imu» e poiché per il reddito dell’abitazione soggetta a Imu non è dovuta l’Irpef non spetta la deduzione.

Fabbricati in locazione

Per i fabbricati concessi in locazione non trova applicazione il principio di alternatività Imu/Irpef, pertanto, indipendentemente dal pagamento o meno dell’imposta municipale, risulta dovuta l’Irpef. Il reddito che concorre alla formazione della base imponibile Irpef è quello del canone di locazione ridotto forfettariamente del 5%; se l’immobile è situato a Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano, la riduzione è aumentata al 25% e se l’immobile è di interessi storico-artistico al 35 per cento. Per gli immobili concessi in locazione va compilata la colonna 5, indicando il codice che corrisponde alla percentuale del canone che concorre a formare il reddito (codice 1, ad esempio, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria con riduzione del 5%) e la colonna 6, indicando l’ammontare del canone di locazione ridotto forfetariamente. Inoltre, va compilata la sezione II del quadro RB riportando i dati dei contratti di locazione.

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