Fisco

Comunicazione all’Enea, domande e risposte sui casi concreti

di Donato Palombella

Tutti gli interventi di ristrutturazione devono essere denunciati all'ENEA?
Ancora una volta ci troviamo di fronte al solito guazzabuglio legislativo. Questa volta si tratta di stabilire se gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico, debbano necessariamente essere comunicati all'ENEA. Il problema non è di poco conto in quanto, secondo alcune interpretazioni, la mancata comunicazione comporterebbe la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge.
Risparmio energetico: obbligatorio trasmettere i dati all'ENEA
L'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto un bonus fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La norma pone a carico del contribuente l'onere di trasmettere all'ENEA una serie di dati necessari a monitorare il risparmio energetico effettivamente conseguente all'esecuzione delle opere. La norma prevede, altresì, nel caso di mancata trasmissione dei dati all'ENEA, la revoca della detrazione. Non vanno trasmesse, invece, le informazioni relative agli interventi che, ancorché ammessi alla detrazione, non comportano un risparmio energetico.
La trasmissione dei dati all'ENEA è sempre obbligatoria?
L'art. 16, comma 2-bis, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 prevede che “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi [di ristrutturazione edilizia], in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati....” (Bonus casa). Ci si chiede se, anche in questo caso, la trasmissione dei dati all'ENEA debba essere considerato come un elemento necessario per poter godere dei benefici fiscali.
Piattaforma in ritardo: cosa succede?
L'obbligo del contribuente di trasmettere all'ENEA tutte le informazioni relative ai lavori eseguiti entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, si applica dal 1° gennaio 2018 mentre il sito web su cui “caricare” i dati è stato messo a punto dall'ENEA, con enorme ritardo, solo il 21 novembre 2018. Ci si chiede, quindi, quale sia la sorte dei contribuenti che non hanno potuto adempiere all'onere della trasmissione dei dati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 (ovvero dalla data in cui scattava l'onere della trasmissione dei dati) al 21 novembre 2018 (data in cui il portare dell'ENEA è stato reso attivo).
La risposta del Ministero
In un primo tempo il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso una proroga, sino al 1° aprile 2019, per la trasmissione dei dati, e l'ENEA ha pubblicato il relativo avviso sul proprio sito istituzionale.
Con successiva nota prot. n. 3797/2019, il Ministero ha precisato che - relativamente all'art. 16, comma 2-bis, del DL n. 63/2013 - la trasmissione all'ENEA dei dati che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non è sanzionata da alcun obbligo specifico per cui il mancato invio dei dati non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
L'Agenzia condivide il parere ministeriale
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 18 aprile 2019 n. 46/E condivide il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico.
Precisa che gli adempimenti posti a carico del contribuente relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinati dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
In particolare, l'art. 4 del detto decreto interministeriale, reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dall'art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63/2013. Quindi, l'Agenzia ritiene che, “in assenza di una specifica previsione normativa ... conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.”
Invio delle dichiarazioni
Per l'invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell'anno 2018, la trasmissione dei dati deve essere eseguita utilizzando il sito web https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp .
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'11 marzo 2019.
Per gli interventi terminati dal 12 marzo 2019, l'invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito ht tps://bonuscasa2019.enea.it/index.asp , attivo dall'11 marzo 2019.

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