Fisco

Ecobonus, arriva il nuovo modulo per la cessione del credito fiscale

di Luca De Stefani

Dal 7 maggio al 12 luglio 2019 sarà possibile presentare all’agenzia delle Entrate la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta del 50% o del 65%, generati dalle spese sostenute nel 2018 per gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari.

A prevederlo è l’atteso provvedimento attuativo ( prot. 100372) pubblicato ieri , secondo il quale il nuovo modulo (allegato al provvedimento stesso) potrà essere inviato telematicamente dal proprio Entratel o Fisconline , spedito tramite pec o presentato su carta a un ufficio delle Entrate, a regime, «entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa», quindi, non dell’anno successivo alle cessioni, le quali pertanto sembra che possano avvenire anche il giorno prima dell’invio del modulo.

Il credito d’imposta ceduto sarà visibile nel «cassetto fiscale» del cessionario, il quale, per utilizzarlo, dovrà accettarlo nel sito. Il cedente potrà visionare questa accettazione nel proprio «cassetto fiscale».

Bonifico «parlante»

Se la cessione viene effettuata al fornitore dei lavori, il provvedimento specifica che la fattura emessa da quest’ultimo deve essere «comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta». Questa precisazione sembra voler consentire che il bonifico «parlante» del contribuente al fornitore possa essere per un importo al netto del prezzo della cessione, presumendo una compensazione parziale tra quanto il contribuente deve pagare al fornitore (pari al totale della fattura) e il prezzo della cessione del credito. In assenza di una chiara posizione delle Entrate, però, si consiglia di effettuare il bonifico «parlante» per il totale fattura, seguito dal pagamento del prezzo della cessione del credito dal fornitore al contribuente.

F24

Come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, il cessionario può utilizzare il credito in dieci quote annuali in compensazione in F24, solo con Fisconline o Entratel, a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese sostenute nel 2018, a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo l’accettazione nel proprio «cassetto fiscale». Non è prevista alcuna indicazione delle cessioni nel 730 o in Redditi.

Confermato, come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, che la quota di credito, non utilizzata nell’anno, può essere utilizzata negli anni successivi (senza rimborso). Quindi, in caso di incapienza di imposte o contributi pagabili in F24, l’eccedenza del credito d’imposta non viene persa, a differenza di quanto accadrebbe al cedente, in assenza di cessione, per la detrazione originaria nel 730 o Redditi.

Cessioni successive

Il cessionario può anche cedere, «in tutto o in parte», il credito acquisito, dopo l’accettazione e dopo il 20 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese del 2018, dopo il 5 agosto 2019). Secondo il provvedimento, il «successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue». Ciò fa presumere che il credito può essere ceduto più volte dopo la prima, a differenza di quanto accade per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, dove è possibile «una sola eventuale cessione successiva a quella originaria».

Parti comuni

Per gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» sulle parti comuni condominiali (diversi da quelli dell’articolo 14, comma 2-quater, del Dl 63/2013) e per quelli, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (comma 2-quater.1), dovrà essere inviata la comunicazione del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110, da parte dell’amministratore di condominio entro il 12 luglio 2019.

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