Fisco

Comunicazioni alle Entrate, correzioni possibili entro il 7 maggio

di Glauco Bisso

Ultimi giorni per gli amministratori di condominio per rimediare agli errori delle detrazioni 2018 e dal 15 di aprile dichiarazioni precompilate al via. Le certificazioni degli importi detraibili inviate hanno già prodotto le osservazioni e richieste di chiarimento dei condòmini, una ogni cinquanta proprietari, secondo le indicazioni ricavate dagli amministratori di condominio partecipanti al canale www.maipiùsoli.net , lettori del Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio. Ma se gli errori ci sono davvero, i pochi giorni che restano allo start up delle dichiarazioni 2019 permettono ancora di poter rimediare.
L'errore globale
Ancora possibile, entro il sette di maggio, effettuare le correzioni, con l'invio all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni corrette. La sanzione, in questo modo, ammonta a solo 33 euro a comunicazione invece dei 100 euro della sanzione piena ( Art.3, comma 5-bis del D.Lgs.175 del 21/11/2014: “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.”).
Questo sarà il rimedio adottato quando l'errore é stato “globale” e ha cioè interessato l'indicazione di tutte le detrazioni del condominio. E' il caso di quando la comunicazione é stata omessa oppure la quota attribuita è errata per valori sbagliati nella spesa ripartita, nei criteri di ripartizione, nei millesimi adottati. Opportuno procedere alla correzione anche nel caso vi siano errori nelle indicazioni catastali delle singole unità immobiliari. La comunicazione sarà “ordinaria” se costituirà il primo invio in conseguenza di una omissione o “sostitutiva” di un invio precedente con l'indicazione obbligatoria del numero di protocollo attribuito. Ma é soprattutto la certificazione dell'amministratore che va corretta subito per evitare di indurre in errore i beneficiari delle detrazione con conseguenze rimediabili solo con nuovi accessi ai soggetti che si occupano della compilazione delle dichiarazioni fiscali. E se l'errore é conseguenza del comportamento dell'amministratore sarà questi a sopportarne le spese.
L'errore puntuale
L'ottanta per cento delle osservazioni dei condòmini riguardano però l'attribuzione effettuata ad uno dei soggetti cointestari o comunque avente diritto alla detrazione diverso rispetto alle aspettative dei contribuenti. In questi casi sono i singoli condomini a poter operare la correzione, (per sintesi vedere pagina 10 della Guida alle ristrutturazioni edilizie edizione marzo 2019 “Nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spese) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell'unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell'immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese”.
L'amministratore potrà comunque, su espressa richiesta, rettificare la certificazione e la comunicazione inviata ma, in questo caso, le spese conseguenti sono a carico del condomino richiedente.
E quindi opportuno che il proprietario comunichi sempre all'amministratore quale sia il soggetto, tra gli aventi diritto che, nella condizione di poter detrarre le spese, le sosterrà specie quando l'incasso degli acconti è organizzato con strumenti bancari automatici (MAV o RID) in modo che siano da subito correttamente impostati nei software gestionali utilizzati dall'amministratore.
L'errore complicato
L'onda lunga delle richieste residue dei condòmini sulle detrazioni interesserà l'intero periodo estivo. In periodo di stagnazione e di frequentissimi pagamenti ritardati la richiesta di poter detrarre spese 2018 per un pagamento effettuato nel 2019, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è la domanda più gettonata.
La risposta: delle due l'una. Se l'amministratore ha potuto comunque effettuare il pagamento, anche per conto del condòmino ritardatario, attingendo da altri fondi, e quindi ha pagato il totale delle fatture a cui si riferisce: in questo caso la comunicazione avrà riportato compilato il flag “pagamento non integralmente corrisposto”, con conferma del contribuente in precompilata, e la certificazione gline attribuirà l'importo. Nel caso invece che la fattura non sia stata pagata per l'intero in conseguenza del mancato pagamento del condòmino questa sarà saldata nell'anno successivo allorché il pagamento sia da lui effettuato. Il diritto alla detrazione del ritardatario sarà indicato nella comunicazione e certificazione dell'anno in cui il pagamento dell'amministratore è stato in effetti, per suo conto, attuato.
Scaricabile facendo click qui la check list delle domande più frequenti ricevute dai condòmini e delle corrispondenti risposte immediate, realizzate grazie alla collaborazione tra gli amministratori di condominio che partecipano al canale www.maiPiùSoli.net, ad accesso libero e gratuito, di tutti i lettori del Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio.

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