Fisco

I giovedì di www.maiPiuSoli.net: cinque giorni per correggere la comunicazione dati

a cura di Glauco Bisso

Quando si scopre l'errore è sempre tardi ma rari sono quelli veri. La comunicazione delle detrazioni ai beneficiari avverrà per la maggior parte dei casi per la fine del mese di marzo con l'invio della certificazione. Da metà aprile i contribuenti potranno completare la compilazione on line della propria dichiarazione. Ma gli amministratori hanno tempo sino all’8 marzo per inviare i relativi dati alle Entrate perché entrino nella «preompilata» Redditi o 730
È dal confronto tra le aspettative dei condòmini e gli importi comunicati che cominceranno ad emergere osservazioni che raramente descriveranno però veri errori.
Gli amministratori di condominio che partecipano al canale www.maipiùsoli.net hanno esperienza delle lamentele più frequenti.
“C'e' chi pensa che sia un errore il fatto che l'amministratore abbia imputato la quota proporzionale del bonifico bancario e non l'importo ricevuto dal condòmino” dice Giuseppe Locicero “L'amministratore, che abbia pagato le fatture ricevute per conto di tutti i condòmini, deve ripartire la spesa in proporzione delle tabelle millesimali. Solo in caso di mancato pagamento di qualche condòmino, a cui non abbia dovuto sopperire con altri fondi anche per evitare danni al condominio, farà riferimento agli acconti ricevuti”.
“La mancata attribuzione delle spese alla persona che le ha sostenute, perché il condòmino si è dimenticato di comunicarlo all'amministratore” – osserva Aldo Piovani – “può essere poi facilmente superata, senza alcuna conseguenza integrando la dichiarazione precompilata nelle annotazioni con l'indicazione corretta”.
“Se il proprietario cambia, anche ad esempio per il decesso di uno degli intestatari avvenuto alla fine dell'anno, capita spesso che l'amministratore non sia avvisato” dice Alessandro Cesarano “ ma in questo caso l'inesattezza non è certo attribuibile all'amministratore,”
“Tutti i package software offrono ormai la compilazione automatica delle comunicazioni, coi dati dei pagamenti incrociati con le fatture contabilizzate, che recano già il corrispondente criterio di ripartizione. La sincronia costante tra i dati registrati e quelli bancari annulla la possibilità di questo tipo di errori dovuti ad inesattezze nell'inserimento.” Dice Simone Cordano, sviluppatore software.
“Problema vero i dati catastali non aggiornati e che cambiano senza preavviso” conclude Giuliano Serapione.
La sanzione applicabile da parte delle Entrate è del resto da spavento per il numero di soggetti e di unità immobiliari normalmente gestite dall'amministratore di condominio.
Secondo l'art.3, comma 5 bis, del D.Lgs.175/2014 e successive modifiche “ In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti é effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza (quindi il 13 marzo 2019), ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione é ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.”
Sono solo cinque giorni dall'invio per correggere il flusso dati trasmesso e sostituirlo con un nuovo invio con il numero di protocollo in precedenza attribuito.

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