Fisco

La ritenuta d’acconto del condominio

di Anna Nicola

Il condominio è sostituto d'imposta in tutti i casi di prestazione di servizi dal lavoratore dipendente o autonomo, così come nel caso in cui sottoscriva un contratto d'appalto
Il condominio, al pari degli altri soggetti elencati dall'art. 23 del DPR n. 600/1973, in qualità di sostituto d'imposta, quando provvede al pagamento delle altrui prestazioni, deve applicare la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai percipienti.
Ciò significa che il sostituto d'imposta si sostituisce a chi percepisce il reddito: dopo aver trattenuto la percentuale prevista dalla legge, versa la relativa somma all'Erario a titolo di acconto o d'imposta. La misura della ritenuta è diversa a seconda dell'attività esercitata dal soggetto che percepisce il reddito e dalla tipologia di regime fiscale a cui è soggetto.
Si riportano gli esempi più importanti di quanto l'edificio assume la posizione di sostituto d'imposta.
Si pensi al portiere assunto come dipendente dallo stabile: il condominio deve trattenere e versare la ritenuta sul compenso corrisposto al lavoratore dipendente, entro il 16 del mese successivo. A questo fine, il condominio deve procedere alla compilazione del modello F24 dove indica il codice 1001, relativo alla ritenute sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Se invece lo stabile si serve di prestatori d'opera, il disposto dall'art. 25 del DPR n. 600/1973 prevede che «devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti».
Anche qui l'edificio deve operare la trattenuta e versarla entro il giorno 16 del mese successivo, con l'indicazione nel modello F24 del codice 1040, codice identificativo delle ritenute sui compensi spettanti a chi esercita arti e attività libero professionali.
Così ancora. Ove il palazzo sia committente in un contratto d'appalto stipulati per la realizzazione di un'opera o la somministrazione di servizi deve essere applicato l'art. 25 -ter, commi 1 e 2 del DPR n. 600/1973: «Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il successivo comma 2 bis prevede che la ritenuta d'acconto debba essere versata quando l'ammontare delle ritenute raggiunga l'importo di 500,00 euro. In ogni caso, anche qualora le ritenute non arrivassero a questo importo, il condominio deve versare entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ciascun anno.
Nel modello F24 la ritenuta è pari al 4% e deve indicarsi il codice 1019 per opere o servizi appaltati a persone fisiche nonché il codice 1020 per d'appalto e servizi con persone giuridiche.
Il comma 2 ter dell'art. 25 ter dispone che «Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli ...».
Nel caso in cui sia soggetti al regime forfettario, il condominio che ha –ad esempio- l'amministratore che segue questa tipologia fiscale, non ha l'obbligo di operare la ritenuta alla fonte, poiché non è prevista l'applicazione delle norme sul sostituto d'imposta.

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