L'esperto rispondeFisco

Niente sconti sui sanitari per il bagno fatto nel 2013

Marco Zandonà

La domanda

Un cliente ha sostenuto nel 2013 delle spese di manutenzione straordinaria per il rifacimento di due bagni, dei quali solo uno era stato completato con rubinetteria e sanitari. Nel 2018 ha completato anche il secondo bagno, inserendo solo i sanitari mancanti. Sempre nel 2018 ha sostenuto anche spese per l'acquisto di mobili. Il contribuente, nonostante abbia comprato solo i sanitari, può detrarre le spese sostenute nel 2018 per il completamento del secondo bagno in quanto spese di manutenzione straordinaria iniziate in anni precedenti? Può detrarre anche le spese per l'acquisto dei mobili? L'Iva sull'acquisto di sanitari effettuato nel 2018 può beneficiare dell'aliquota al 10% visto che, di fatto, consiste nella conclusione di lavori iniziati nel 2013?

La risposta è negativa: il soggetto non può fuire né della detrazione per i lavori né del bonus mobili. Il rifacimento dei bagni è iniziato nel 2013 e, anche ai fini urbanistici, il provvedimento abilitativo dei lavori eventualmente necessario sulla base del regolamento edilizio comunale è scaduto (la durata è pari a tre anni, ex articolo 23 del Dpr 380/2001). L’intervento di completamento effettuato nel 2018 (acquisto e posa in opera di sanitari) è, pertanto, un nuovo intervento di manutenzione ordinaria le cui spese non rientrano tra quelle detraibili. Tra l’altro, per questo intervento non è necessaria nemmeno la comunicazione di inizio lavori asseverata (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it). In quanto intervento di manutenzione ordinaria, le spese per i mobili sostenute nel 2018 non fruiscono della detrazione del 50% di 10mila euro (bonus mobili). Per gli interventi iniziati nel 2013, invece, il bonus mobili si rendeva applicabile solo se le relative spese di mobili e arredamento fossero state sostenute entro il 31 dicembre 2016 (vedi guida al bonus mobili su www.agenziaentrate.it). Per l’acquisto dei sanitari nel 2018 si rende applicabile l’Iva con l’aliquota del 10% secondo la regola dei beni significativi solo se, contestualmente ai sanitari, viene fornita anche la manodopera per l’installazione. In particolare, in presenza di acquisto e installazione di beni significativi (ad esempio: i sanitari, Dm 29 dicembre 1999), l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’art.2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate - circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%. Nella fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene significativo e il restante corrispettivo al fine della distinzione dell’Iva al 10% rispetto a quella al 22% (vedi anche articolo 1, comma 9 della legge 205/2017 e circolare 15/E/2018).

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